In Gazzetta Ufficiale n. 716 del 15.07.2022 è stata pubblicata l’Ordinanza governativa n. 16/2022 contenente alcune modifiche e completamenti sulla Legge n. 227/2015 riguardante il Codice fiscale, l’abrogazione di alcuni atti normativi ed altre misure di carattere fiscale e finanziario. Il presente atto normativo ha apportato importanti modifiche in diverse aree di tassazione e vi presentiamo di seguito i principali cambiamenti.
1. Modifiche sull’imposta sugli utili e l’imposta sui dividendi
L'esenzione sull'utile reinvestito può essere applicata anche per le “immobilizzazioni utilizzate nell'attività di produzione e trasformazione, le immobilizzazioni oggetto di ri-tecnologizzazione”. L’elenco delle immobilizzazioni rientranti nelle suddette categorie saranno oggetto di un Ordine ad hoc pubblicato dal Ministero delle finanze. Le previsioni in analisi rientreranno in vigore a partire dal 1°gennaio 2023.
Viene eliminato il limite relativo alla forma giuridica delle società, al fine di considerare quali redditi non imponibili i dividendi percepiti dalle società madre dalle sue controllate. In particolare, le condizioni si considerano soddisfatte anche se la società è costituita come società in nome collettivo, società in accomandita semplice oppure ha una forma di organizzazione di un'altra persona giuridica di diritto rumeno. La presente previsione risulta applicabile a partire dal 18 luglio 2022.
L’aliquota impositiva per i dividendi aumenta dal 5% all'8%, a partire dai redditi sui dividendi distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Modifiche sull’imposta sui redditi delle microimprese
A partire dal 1° gennaio 2023, il sistema delle imposte sui redditi delle microimprese subirà importanti modifiche, come di seguito evidenziate.
La legge è stata riformulata in modo da rendere il sistema di tassazione standard quello relativo all’imposta sugli utili, mentre l’imposta sui redditi delle microimprese un’opzione applicabile una sola volta, per le società che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
Vengono stabiliti alcuni codici attività ATECO per i quali le societa’ possono optare per l’applicazione del regime delle microimprese (attività nel settore HORECA), senza dover applicare le regole di fuoriuscita dal regime in caso di mancato rispetto delle condizioni. La presente eccezione è stata introdotta in considerazione dell’abrogazione della Legge 170/2016 riguardante l'imposta specifica, a partire dal’1° gennaio 2023.
Sono state integrate, come di seguito evidenziate, le tipologie di attività per le quali non risulta applicabile il regime delle microimprese:
I soci che detengono oltre il 25% del capitale sociale in più di 3 società dovranno sceglierne un massimo di 3 che potranno applicare l'imposta sui redditi delle microimprese. Naturalmente, le società prescelte devono soddisfare tutte le sovrastanti condizioni.
Le microimprese possono optare per il pagamento dell'imposta sugli utili, ma solo a partire dall'esercizio fiscale successivo, non durante l'esercizio e non possono tornare ad applicare il sistema qualora lo abbiano applicato dopo la data del 1° gennaio 2023. Tuttavia, qualora almeno una delle suddette condizioni non sia più soddisfatta o vengano avviate attività escluse dall'applicazione di tale regime fiscale, la rispettiva società dovrà applicare l’imposta sugli utili a partire dall'inizio del trimestre in cui la/le condizione/condizioni non erano più soddisfatte, senza la possibilità di poter optare in futuro per l’applicazione del sistema previsto per le microimprese.
Insieme all'obbligo di avere almeno un dipendente, non vi saranno differenze sulle aliquote impositive, rimanendo di fatto con l’aliquota dell’1%. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la condizione di avere almeno un dipendente si considera soddisfatta se entro 30 giorni viene assunto un nuovo dipendente per un periodo di almeno 12 mesi. Allo stesso tempo, una società di nuova costituzione può scegliere di applicare l'imposta sui redditi delle microimprese qualora dovesse assumere un dipendente entro 30 giorni dalla costituzione della societa’.
3. Modifiche per le imposte sui redditi delle persone fisiche
Redditi da lavoro dipendente e loro assimilati
Le persone fisiche che percepiscono redditi da lavoro stagionale nei settori HORECA NON saranno più esenti dall'imposta sul reddito a partire dal 1° gennaio 2023.
L'esenzione dall'imposta sul reddito per le persone che lavorano nel settore delle costruzioni, dell'agricoltura e dell'alimentazione si applicherà soltanto per redditi lordi non superiori ai 10.000 lei (rispetto al limite attuale di 30.000 lei). La presente misura si applicherà dal 1° agosto 2022.
Inoltre, a partire dal mese di gennaio 2023, viene introdotto un plafond mensile di reddito non imponibile non superiore al 33% della retribuzione base corrispondente alla mansione svolta, calcolato cumulativamente per le seguenti categorie di reddito (in aggiunta al plafond individuale previsto per la singola categoria):
Per la parte che eccede il plafond mensile non imponibile del 33% calcolabile sulla retribuzione base è dovuta l'imposta sul reddito per le persone fisiche ed il datore di lavoro deve stabilire l'ordine di inclusione nel suddetto plafond.
La detrazione personale è stata sostanzialmente modificata ed è calcolata in percentuale, applicabile sul reddito minimo lordo nazionale al quale si aggiunge un determinato importo, a seconda del numero di persone fiscalmente a carico. La detrazione personale di base è concessa alle persone che hanno un reddito mensile lordo rientrante entro la soglia di 2.000 lei al di sopra del reddito minimo lordo nazionale. La previsione in analisi rientrerà in vigore a partire dal 1°gennaio 2023.
Redditi diversi da quelli di lavoro dipendente
I contribuenti che maturano redditi da lavoro autonomo, per i quali il reddito netto viene determinato sulla base delle norme di reddito, dovranno determinare il reddito netto annuo utilizzando il sistema reale qualora nell’esercizio fiscale precedente abbiano maturato un reddito lordo superiore all'equivalente in RON della soglia di 25.000 euro, in sostituzione della soglia di 100.000 euro attualmente in vigore (la presente disposizione troverà applicazione per i redditi che saranno maturati a partire dal 2023).
A partire dal mese di gennaio 2023, nel calcolo dell'imposta relativa ai redditi da locazione, diversi da quelli da locazione agricola o quella turistica di stanze ubicate nella propria abitazione, è stata eliminata l'aliquota forfettaria sui costi pari al 40%. Pertanto, il reddito preso in considerazione per l’applicazione dell'aliquota del 10% risulta essere il reddito lordo. Inoltre, è previsto l'obbligo di registrare/dichiarare il contratto di locazione presso l’amministrazione finanziaria entro 30 giorni dalla stipula/modifica di quest’ultimo.
Il reddito da dividendi sarà tassato con un'aliquota dell'8% (rispetto al 5% attuale applicabile), a partire dal mese di gennaio 2023.
I redditi da giochi d'azzardo saranno tassati con ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L’aliquota impositiva differisce a seconda del reddito lordo percepito dal partecipante, partendo dall'aliquota minima del 3% per redditi fino a 10.000 lei con un aumento progressivo fino ad un massimo del 40%, a seconda del guadagno effettivo. È stata modificata anche l'imposta dovuta in caso di reddito maturato da partecipazioni a giochi d'azzardo tipici dei casinò, poker club, slot machine e lotterie. Le presenti disposizioni trovano applicazione a partire dal 1° agosto 2022.
A partire dal 1° gennaio 2023, i redditi maturati a seguito del trasferimento del diritto di proprietà saranno tassati in maniera differenziale, a seconda del periodo di detenzione, rispettivamente, con un aliquota del 3% per gli immobili detenuti per un periodo inferiore ai 3 anni e dell'1% per coloro che sono stati detenuti per una durata superiore ai 3 anni.
4. Modifiche per i contributi sociali e previdenziali
Cambiamenti radicali per i contratti part time
Nell’ipotesi di contratti part time, a partire dai redditi relativi al mese di agosto 2022, i contributi sociali dovuti dal datore di lavoro, rispettivamente dal lavoratore dipendente, non possono essere inferiori a quelli dovuti per il salario minimo lordo nazionale. Questa regola non si applicherà per determinate categorie di persone, come ad esempio quelle che hanno stipulato più contratti di lavoro e la loro base cumulativa risulta essere almeno pari al salario minimo.
Base di calcolo per i contributi sociali (CAS)
A partire dai redditi maturati nel 2023, la base di calcolo dei contributi sociali dovuti dalle persone che percepiscono un reddito da lavoro autonomo o diritti di proprietà intellettuale pari ad almeno 12 salari minimi lordi nazionali, subirà le seguenti modifiche:
Base di calcolo per i contributi per assistenza sanitaria (CASS)
A partire dai redditi maturati nel 2023, i soggetti che realizzano redditi da attività autonome, da diritti di proprietà intellettuale, redditi da associazioni con persone giuridiche, redditi da locazione, redditi da attività agricole, forestali, ittiche, redditi da capitale, redditi da altre fonti, il cui valore cumulativo è pari ad almeno 6 salari minimi lordi nazionali, dovranno provvedere al versamento di questo contributo. La base di calcolo dipende dal quantum di reddito percepito (6 salari minimi lordi, rispettivamente, 12 o 24), come evidenziato nel paragrafo relativo ai contributi sociali.
Il plafond del 33% per la concessione dei fringe benefits risultano essere applicabili anche per i contributi sociali
Per gli eventuali fringe benefits che superano il plafond del 33% saranno dovuti anche i rispettivi contributi sociali.
5.Modifiche sul Codice fiscale per l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
Incremento dell’aliquota IVA per alcune cessioni di beni/prestazioni servizi
Dal 1° gennaio 2023 l'aliquota IVA aumenterà come di seguito evidenziato:
Modifiche sull’aliquota del 5% applicabile per la vendita di immobili nei confronti di persone fisiche
Dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche possono acquistare, singolarmente o congiuntamente ad altra persona fisica/altre persone fisiche, un'unica abitazione con aliquota IVA del 5%. Un'altra modifica riguarda il valore dell’immobile, che non potrà superare l'importo di 600.000 lei, IVA esclusa.
Sono state implementate anche delle misure transitorie. In aggiunta, diverrà operativo sempre a partire dal 1° gennaio 2023 il Registro delle acquisizioni di immobili ad uso abitativo con aliquota IVA ridotta al 5%, in modo da poter facilitare il monitoraggio.
6. Modifiche sul Codice fiscale per le imposte e tasse locali
Imposta sugli immobili
A partire dal 1° gennaio 2023 risultano applicabili ex lege due aliquote minime di imposta, rispettivamente lo 0,1% per gli immobili residenziali e 0,5% per gli immobili non residenziali; sarà compito degli enti locali decidere i valori effettivi delle aliquote applicabili.
La base imponibile è data dal valore di mercato degli immobili e dall’area sottostante, incluse negli Studi di mercato sui valori indicativi degli immobili in Romania, amministrati dall'Unione Nazionale dei Notai; i valori imponibili non potranno essere inferiori a quelli in vigore al 31 dicembre 2022.
La nozione di "immobile ad uso promiscuo" è stata eliminata. Di fatto, per gli immobili formati sia da spazi residenziali che non residenziali, l'imposta sugli immobili è determinata in base alla destinazione delle aree con percentuale superiore al 50% e viene calcolata applicando la quota corrispondente alla destinazione maggioritaria, sul valore dell’intero immobile.
Al fine di stabilire la destinazione finale dell'immobile, i contribuenti hanno l'obbligo di auto dichiarare all'autorità fiscale locale l'area adibita ad uso non abitativo, insieme alla documentazione comprovante. In caso contrario, l'imposta sugli immobili verrà calcolata applicando sul valore dell'intero immobile l'aliquota corrispondente agli immobili non residenziali.
Imposta sui terreni
Per i terreni rientranti nella categoria d'uso dei cantieri edili, nel calcolo/determinazione dell'imposta vengono detratte dalla base imponibile le superfici edificate.
Disclaimer
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