In Gazzetta Ufficiale n. 315 del 29.03.2021 è stata pubblicata l’Ordinanza d’urgenza n. 19/2021 riguardante il prolungamento di alcuni termini e la sospensione di alcune agevolazioni fiscali recentemente introdotte.
Vi presentiamo di seguito le principali previsioni in analisi.
1. Proroga dei seguenti termini:
- E’ stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per il deposito della notifica di ristrutturazione degli obblighi tributari previsto dall’OUG n. 6/2019. Il nuovo termine massimo per il deposito della richiesta di ristrutturazione formale risulta essere il 31 gennaio 2022.
- E’ stato prorogato al 31 gennaio 2022 il termine per il deposito della richiesta di annullamento degli obblighi accessori previsto dall’OUG n. 69/2020. Lo sgravio degli accessori risulta applicabile al rispetto delle condizioni previste dall’atto normativo di cui all’art. IX, lett. a)-c) nei periodi 14 maggio -15 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 – 31 gennaio 2022 compreso.
- Anche i contribuenti che richiedono la ristrutturazione dei debiti nel periodo 14 maggio 2020 – 31 gennaio 2022 possono beneficiare nell’annullamento degli accessori, al rispetto di tutte le condizioni previste per legge.
2. Sospensione regime agevolato per la formazione prescolare dei figli
- A seguito del Comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero delle finanze contenente maggiori spiegazioni in merito all’impossibilità di creare un quadro non discriminatorio sull’agevolazione riguardante il regime previsto per la formazione prescolare, L’OUG in analisi sospende l’applicazione di detto regime agevolato per il periodo 1 aprile 2021 – 31 dicembre 2021.
- Sono stati apportati maggiori chiarimenti in merito alle spese sostenute dai contribuenti per il funzionamento degli asili nido aziendali; tali spese saranno considerate costi di natura sociale con deducibilità limitata, nel limite massimo del 5% dei costi salariali annui, come da previsioni contenute nel Codice del lavoro.
3. Rimborsi IVA con ispezione successiva
- Salvo alcune eccezioni previste dall’OUG n.48/2020, fino al 31 gennaio 2022 i rimborsi IVA avverranno con ispezione successiva.
NOTA BENE: I rimborsi con ispezione fiscale successiva presuppongono soltanto uno slittamento dell’ispezione, non l’annullamento definitivo di quest’ultima.
- Sono stati apportati alcuni chiarimenti riguardanti le transazioni intercorse con la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord. Di fatto, tali transazioni non sono incluse nella Dichiarazione 390 – Intrastat fiscale; eccezion fatta per le transazioni intracomunitarie con trasporto dei beni da/verso l’Irlanda del Nord.
4. Imposta specifica
In considerazione delle restrizioni attualmente in vigore per gran parte dei contribuenti tenuti al versamento dell’imposta specifica (alberghi, ristoranti, ecc), sono state prorogate alcune agevolazioni fiscali:
- I contribuenti non sono tenuti al versamento dell’imposta specifica per un periodo di 90 giorni a partire dal 1° aprile 2021.
- Detti contribuenti dovranno calcolare e determinare l’imposta per il 2021 sottraendo dai 365 giorni calendaristici i suddetti 90 giorni, in aggiunta alle agevolazioni introdotte a chiusura dell’esercizio 2020.
5. Determinazione imposta annuale dovuta dai soci delle associazioni senza personalità giuridica
- Per la determinazione dell’imposta annuale dovuta dal singolo socio dell’associazione, il costo sostenuto per l’acquisto del registratore di cassa telematico messo in funzione nel rispettivo esercizio deve essere distribuito proporzionalmente alla quota di partecipazione corrispondente, conformemente al contratto di associazione stipulato.