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Nuove modifiche legislative di Settembre 2024

11/10/2024
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A seguito dell'approvazione dell'Ordinanza d'urgenza n. 107/2024 sulla cancellazione di alcuni obblighi di bilancio, argomento presentato in dettaglio qui, il Ministero delle Finanze Pubbliche ha adottato la procedura per la cancellazione di alcuni obblighi di bilancio, che mira principalmente a disciplinare le modalità con cui i contribuenti possono beneficiare della cancellazione degli obblighi fiscali restanti al 31 agosto 2024, a determinate condizioni specifiche.

La procedura ribadisce l'ambito di applicazione degli obblighi restanti, le categorie di debitori, nonché le agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare.

Per quanto riguarda la procedura per la concessione della dilazione di pagamento, i passaggi che un contribuente deve seguire sono riassunti in:

1. Presentazione della notifica: i debitori che desiderano beneficiare della cancellazione degli obblighi di bilancio devono presentare una notifica presso la sede dell'autorità fiscale, per posta o tramite il servizio online "Spatiu Privat Virtual" (SPV). Questo passaggio non è obbligatorio, ma è vantaggioso perché è seguito da un'analisi dell' autorità fiscale che stabilisce con certezza gli importi oggetto di differimento. Inoltre, la presentazione della notifica può sospendere l'esecuzione e altri procedimenti fino alla risoluzione della domanda.

2. Presentazione della domanda: I debitori chiedono la cancellazione degli obblighi di bilancio attraverso una domanda presentata sempre attraverso i canali sopra indicati. Al momento della presentazione della domanda, i contribuenti devono soddisfare tutte le condizioni di ammissibilità.

Sia la notifica dell'intenzione di beneficiare della cancellazione degli obblighi di bilancio sia la richiesta di cancellazione degli obblighi di bilancio sono presentate tramite il modulo D11 "Domanda di annullamento di obblighi di bilancio/NOTIFICA relativa all'intenzione di beneficiare dell'annullamento di obblighi di bilancio", fino al 25 novembre 2024 compreso.

3. Analisi fiscale: Entro 5 giorni dalla data di presentazione della richiesta, le autorità analizzano la situazione fiscale del contribuente ed emettono, a seconda dei casi, la decisione di annullare di alcuni obblighi di bilancio o la decisione di respingere la richiesta di annullamento di alcuni obblighi di bilancio.

4. Annullamento e rimborso degli obblighi fiscali: Gli obblighi fiscali accessori per i quali è stata emessa la decisione di annullamento vengono detratti dal’evidenza fiscale del debitore. Gli obblighi fiscali accessori che soddisfano le condizioni per la concessione delle agevolazioni fiscali, ma che sono state estinte alla data del 6 settembre 2024, saranno restituite al contribuente avente diritto.

La procedura è stata introdotta con l'Ordine n. 5521/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 944 del 19 settembre 2024.

2. Integrazioni all'Ordinanza d'urgenza 107/2024 sull’amnistia fiscale

Con l’Ordinanza d'urgenza n. 112 del 23 settembre 23 sono state apportate una serie di modifiche all’amnistia fiscale introdotta dall'Ordinanza d'urgenza n. 107/2024. Una delle integrazioni più significative si riferisce alla gestione degli obblighi fiscali dei debitori insolventi. Secondo le nuove normative, gli amministratori giudiziari o speciali devono ottenere l'approvazione dei creditori per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'OUG 107/2024.

Inoltre, l‘amnistia fiscale è stato estesa per includere anche le decisioni di accertamento fiscale d'ufficio relative al reddito delle persone fisiche dal 2019 e dal 2020. Gli obblighi principali stabiliti da queste decisioni possono essere pagati versando l'importo principale, e gli accessori saranno annullati se i pagamenti saranno effettuati entro il termine stabilito.

Un altro aspetto significativo introdotto dall’OUG 112/2024 si riferisce agli accessori relativi ad alcuni obblighi di bilancio principali, che includono aiuti di stato da recuperare o fondi dovuti al budget dell'Unione Europea, oltre ad altri obblighi di bilancio quali:

  • che sono sottoposti a procedimento penale;
  • stabilito da sentenze penali definitive;
  • rappresentando danni soggetti all’art. 10 della Legge n. 241/2005 per la prevenzione e combattere l'evasione fiscale.

Infine, l'ordinanza disciplina anche la situazione dei debitori con la pagamenti rateali. Pertanto, coloro che desiderano beneficiare dell’aministia durante la rateizzazione devono rispettare le condizioni stabilite per il loro completamento, nonché per l'applicazione della cancellazione degli accessori.

Ordinanza d'urgenza n. 112/2024 sulla modifica e integrazione di alcuni atti normativi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 959 del 25 settembre 2024.

3. Dichiarazione di reciprocità della Romania al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

A partire dal 22 agosto 2024 è entrata in vigore la Dichiarazione di reciprocità della Romania al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Pertanto, diventa possibile chiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni di beni, agli acquisti di beni e ai servizi effettuati in Romania da soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito di Gran Bretagna, conformemente alle disposizioni della Direttiva 13.

4. Estendere l’applicazione delle agevolazioni fiscali per ricerca-sviluppo anche per i contribuenti che pagano l'imposta minima sulla cifra d'affari

Vengono apportate nuove integrazioni al Codice Fiscale, con impatto sul livello dell'imposta minima sulla cifra d'affari, con impattto ai contribuenti che applicano la detrazione aggiuntiva per le attività di ricerca- sviluppo. Possono ridurre dall'imposta minima sulla cifra d'affari l'importo ottenuto applicando un'aliquota del 16% alla deduzione aggiuntiva del 50% delle spese ammissibili per queste attività. Tale riduzione è applicata entro i limiti dell'imposta minima sulla cifra d'affari dovuta.

Si applica la disposizione recentemente introdotta a partire dall'anno fiscale 2024 o dall'anno fiscale modificato che inizia nel 2024.

Le integrazioni alla Legge n. 227/2015 sul Codice fiscale sono state introdotte dall'Ordinanza d'urgenza n. 115/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 970 del 26 settembre 2024.

5. Procedura comunicazione dati dei contribuenti e degli importi reindirizzati dall'autorità fiscale

E' stata approvata la Procedura relativa alla comunicazione da parte dell'organo fiscale dei dati identificativi dei contribuenti e degli importi reindirizzati dall'imposta dovuta ai soggetti beneficiari, sulla base del consenso del contribuente.

Attraverso questo atto normativo, le autorità fiscali creano il quadro giuridico attraverso il quale può trasmettere ai beneficiari, agli enti senza scopo di lucro, le informazioni relative al nome e cognome/nome e al codice fiscale del contribuente, nonché gli importi da lui reindirizzati.

L'ordine prevede anche il modello e il contenuto di specifici moduli che verranno utilizzati in questo processo. L'obiettivo è migliorare la gestione delle risorse fiscali e sostenere le organizzazioni che dipendono da questi transferimenti di fondi.

L'approvazione della Procedura è stata introdotta con l'Ordine n. 6228 del 18 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 940 del 18 settembre 2024.

6. Valore nominale dei buoni pasto, culturali, asilo nido nel secondo semestre 2024 e nel primo semestre 2025

I valori nominali indicizzati di un buono pasto, culturale e asilo nido sono stati pubblicati a partire da ottobre 2024, come segue:

  • Buoni pasto: 40,04 lei/buono - valore valido fino a marzo 2025;
  • Buoni culturali: 220 lei/mese, rispettivamente massimo 440 lei/evento - valore valido fino a marzo 2025;
  • Buoni asilo nido: 660 lei - valore valido fino a marzo 2025.

I valori nominali indicizzati sono stati determinati:

Ordine n. 4.679/2.024/2024, pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE n. 956 del 24 settembre 2024,

Ordine n. 4.680/3.219/2024, pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE n. 974 del 27 settembre 2024 e

Ordine 5339/13 settembre 2024, pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE n. 975 del 27 settembre 2024.

7. Esenzione dai dazi all'importazione ed esenzione dall'IVA all'importazione sui beni destinati alle persone in fuga dall'aggressione militare tra Ucraina e Russia

L'Ordine n. 4.233 del 27 agosto 2024 è stato introdotto per effetto della Decisione Europea 2024/775 che deve essere rispettata dallo stato rumeno e per poter beneficiare di queste esenzioni di dazzi è necessario seguire la procedura attuata dalle autorità e rispettare diversi punti cumulativi:

  • Le persone che hanno effettuato tali importazioni possono beneficiare dell'esenzione a partire dal 9 settembre 2024.
  • L'elenco dei beni rientranti in questa categoria, unitamente al modello di domanda da compilare, sono contenuti negli allegati 1 e 2 dell'Ordine n. 4.233/2024.

La disciplina è stata introdotta con l'Ordine n. 4.233 del 27 agosto 2024 per l'attuazione della Decisione (UE) 2024/775, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 907 del 09 settembre 2024.

 

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