1) Modifica scadenza dell'amnistia fiscale e chiarimenti nella procedura di annullamento degli obblighi fiscali
Il termine per la richiesta di annullamento degli interessi e penalità ed il pagamento degli obblighi fiscali al fine di soddisfare le condizioni è stato prorogato dal 25 novembre 2024 al 19 dicembre 2024.
Inoltre, sono state stabilite nuove condizioni per l'annullamento dei debiti fiscali sia per le persone fisiche che per le società in stato di insolvenza o fallimento, semplificando le procedure fiscali e stabilendo le responsabilità relative alla responsabilità solidale.
Nel caso delle persone fisiche, si chiarisce la situazione dove, al 31 agosto 2024, la percentuale di annullamento degli obblighi era del 50%, ma successivamente vengono stabiliti nuovi obblighi che modificano la percentuale al 25%. In tal caso, i debitori devono pagare il 75% del nuovo importo totale dei principali obblighi di bilancio.
Ordinanza d'urgenza del Governo n. 132/2024, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1169 del 22 novembre 2024.
Ordine del Ministro delle Finanze n. 6.438/2024, che modifica le precedenti disposizioni dell'OMF n. 5.521/2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1099 del 4 novembre 2024.
2) Modifiche nell'applicazione delle sanzioni relative al sistema RO e-Transport
Il sistema RO e-Transport, introdotto per monitorare il trasporto delle merci al fine di prevenire l'evasione fiscale, è stato adeguato attraverso una serie di nuove misure in termini di sanzione e rendicontazione.
• Metodo di sanzione
Per la prima sanzione viene eliminata la sanzione complementare consistente nella confisca del controvalore dei beni non dichiarati.
Alla seconda infrazione entro 12 mesi si applica la sanzione complementare, ma in percentuale del 15% del controvalore dei beni non dichiarati.
Per la terza infrazione della stessa categoria, la sanzione complementare è applicata in una percentuale del 50% del controvalore dei beni non dichiarati.
Nel caso in cui un operatore economico commetta 4 o più contravvenzioni, la sanzione complementare diventa pari al 100% del controvalore dei beni non dichiarati. In via eccezionale, la sanzione complementare della confisca del controvalore dei beni non si applica in caso di verifiche successive alla conclusione del trasporto, quando i beni siano stati iscritti nei documenti sottostanti le scritture contabili.
• Modifica dei dati di trasporto dopo la scadenza del codice UIT
I contribuenti hanno la possibilità di correggere le caratteristiche delle spedizioni registrate dopo la scadenza del codice ITU entro il 25 del mese successivo, riducendo il rischio di sanzioni per errori minori.
• Sospensione dell'obbligo di comunicazione in tempo reale
I vettori non saranno più tenuti a trasmettere i dati di posizionamento dei veicoli in tempo reale fino al 31 marzo 2025, fornendo ulteriore tempo per adattarsi ai requisiti del sistema.
Ordinanza d'urgenza n. 129/2024 che modifica e integra l'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 41/2022, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1124 dell'11 novembre 2024.
3) Chiarimenti apportati tramite le norme per l'applicazione del Codice fiscale
Sono state introdotte misure significative in campo fiscale, che hanno un impatto principalmente sull'imposta dell'utile, sul regime fiscale delle microimprese.
Sono state chiarite le norme sul calcolo dell'imposta minima, quali: la determinazione dei redditi totali per il calcolo dell'imposta minima, la deducibilità delle sponsorizzazioni e degli atti di patronato, la considerazione dell'imposta minima come imposta sull'utile ai fini dell'applicazione delle convenzioni per evitare la doppia imposizione.
Inoltre, sono stati forniti esempi di calcolo per i contribuenti con il sistema fiscale trimestrale o annuale, nonché per coloro che applicano il consolidato fiscale.
Sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alle condizioni necessarie affinché una persona giuridica rumena possa applicare l'imposta sul reddito delle microimprese, come ad esempio:
• Aspetti relativi al metodo di calcolo delle partecipazioni indirette al fine di stabilire il soddisfacimento della condizione di possedere più del 25% di massimo una microimpresa. Vengono forniti esempi concreti del calcolo.
• Vengono fatti chiarimenti in merito alle entità che vengono prese in considerazione nella determinazione del fatturato delle società collegate.
• Si chiarisce che, al fine di soddisfare la condizione relativa alla presentazione tempestiva dei bilanci per l'applicazione del sistema di imposta sul reddito delle microimprese nell'anno fiscale N, deve essere preso in considerazione il termine per la presentazione dei bilanci per l'anno N-2. Nel corso dell'anno, tuttavia, se il bilancio dell'anno N-1 non viene presentato entro il termine di legge, la società applicherà l'imposta sull'utile a partire dal secondo trimestre dell'anno N.
La Decisione del Governo n. 1.393 del 7 novembre 2024, di modifica e integrazione delle Norme metodologiche per l'applicazione della Legge n. 227/2015 sul Codice fiscale, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1125 dell'11 novembre 2024.
4) La Romania sospende la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Bielorussia
A partire dal 12 novembre 2024, la Romania ha sospeso l'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni con la Bielorussia.
Ordine n. 2.412/2024 del ministro degli affari esteri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 1.126
5) Imposta supplementare per gli istituti di credito e imposta specifica sulla cifra d'affari per i settori del petrolio e del gas naturale
È stato creato un nuovo titolo nel Codice fiscale, Titolo II1, al quale sono state spostate la maggior parte delle disposizioni dell'art. 182 - Imposta aggiuntiva per gli istituti di credito e 183 - Imposta aggiuntiva per le persone giuridiche che svolgono attività nei settori del petrolio e del gas naturale.
A partire dal 1° gennaio 2025 sono state apportate diverse modifiche importanti all'imposta specifica sul fatturato per i settori del petrolio e del gas naturale, nel senso che si applica a tutte le entità romene o straniere che operano in questi settori (in precedenza si applicava solo alle persone giuridiche che nell'anno precedente avevano registrato un fatturato superiore a 50.000.000 di euro).
Maggiori dettagli in merito all'imposta aggiuntiva sono disponibili nella nostra informativa legislativa inviata alla fine dello scorso anno e che potete trovare qui: Novità fiscali introdotte dalla Legge 296/2023
La Legge n. 290/2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1163 del 21 novembre 2024 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.
6) Semplificazione del meccanismo di dichiarazione e pagamento degli obblighi fiscali per le persone fisiche
Ricordiamo inoltre che a novembre è stato pubblicato l’OUG 128/2024, che semplifica il meccanismo di dichiarazione e pagamento degli obblighi fiscali per le persone fisiche. Ulteriori dettagli su questa modifica sono disponibili accedendo al link Tax Alert.
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