1. La dichiarazione IVA elettronica precompilata RO e-TVA
In conformità alle ultime disposizioni legislative, a partire dalle operazioni effettuate dal1 luglio 2024, le persone registrate ai fini IVA saranno soggette ad un nuovo sistema di rendicontazione attraverso la dichiarazione elettronica precompilata RO e-TVA, che diventerà operativa dal 1 agosto 2024.
Questa dichiarazione integrerà le informazioni provenienti da vari sistemi come RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-Sigiliu, RO e-SAF-T e altri sistemi informatici gestiti dal Ministero delle Finanze.
La dichiarazione RO e-TVA precompilata sarà inviata ai contribuenti dall'organo fiscale, per ciascun periodo di riferimento fiscale, attraverso lo Spazio Privato Virtuale (SPV), fino al 5 compreso del mese successivo al termine legale per la presentazione della dichiarazione IVA.
L'ANAF monitorerà e confronterà le dichiarazioni precompilate con quelle presentate dai contribuenti. Nel caso in cui vengano riscontrate differenze significative, definite pari almeno al 20% e pari ad almeno 5.000 lei, l'ANAF emetterà notifiche ai contribuenti interessati. Dopo aver individuato le differenze significative, entro il 5 del mese successivo al termine legale per la presentazione della dichiarazione IVA, viene inviata una notifica di conformità in formato elettronico utilizzando il modulo "Notifica di conformità RO e-TVA". Tale comunicazione potrà essere data anche per differenze inferiori alla soglia di materialità, sulla base dell'analisi dei rischi.
In questa situazione, il contribuente ha l'obbligo di trasmettere in formato elettronico il risultato delle verifiche sulle differenze comunicate attraverso la “Notifica di conformità RO e-TVA” entro 20 giorni dal ricevimento della notifica. Successivamente l'ANAF analizza le risposte e dispone provvedimenti legali. L’emissione delle notifiche non è un elemento preso in considerazione nella definizione degli indicatori di rischio fiscale fino al 1 gennaio 2025.
La mancata presentazione tempestiva dei risultati delle verifiche sulle differenze comunicate nella Notifica costituisce una contravvenzione ed è sanzionata con la multa da 5.000 lei a 10.000 lei per i grandi contribuenti, da 2.500 lei a 5.000 lei per i contribuenti medi e da 1.000 lei a 2.500 lei per le altre persone giuridiche e persone fisiche. Allo stesso tempo, la mancata o parziale fornitura delle informazioni necessarie è un indicatore di rischio fiscale relativo al livello di dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, per la gestione e l'operatività della dichiarazione precompilata RO e-TVA, le persone registrate ai fini IVA hanno l'obbligo di verificare i dati della dichiarazione precompilata e rispondere alla “Notifica di adempimento RO e-TVA” inviata elettronicamente, nonché per notificare eventuali errori tecnici derivanti dall'implementazione della dichiarazione precompilata RO e-TVA.
Le disposizioni sono state pubblicate con l'Ordinanza d'Urgenza n. 70/2024, Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 582 del 21 giugno 2024 e 87/2024, Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 608 del 28 giugno 2024.
2. Modifica della procedura di applicazione RO e-Transport
La procedura, stabilita dall'Ordine no. 1337/2024, sostituisce quella dell'Ordine no. 2545/2022, aggiornando e aggiungendo nuovi chiarimenti in seguito all'evoluzione della legislazione del RO e-Transport.
L'aspetto forse più importante di questo nuovo Ordine è che i limiti sulle spedizioni di merci soggette a dichiarazione nel Sistema RO e-Trasport sono estesi per includere qualsiasi merce trasportata nell'ambito di un trasporto internazionale (in precedenza questi limiti si applicavano solo alle merci ad alto rischio fiscale). Pertanto, è necessario ottenere un codice ITU per le spedizioni di merci con un peso minimo di 500 kg o un valore di almeno 10.000 lei, trasportate da veicoli con una massa massima autorizzata di almeno 2,5 tonnellate.
Le spedizioni di merci a rischio fiscale acquistate nei negozi cash and carry, che rappresentano prodotti che il cliente sceglie dallo scaffale, paga e trasporta per proprio conto, non devono essere dichiarate nel sistema RO e-Transport. Non ultima, viene chiarita la situazione dei trasporti multimodali, nel senso che viene dichiarata solo la parte stradale del viaggio.
Ricordiamo che a partire dal 1 luglio 2024, le contravvenzioni per la mancata dichiarazione o per la dichiarazione di quantità diverse sono punibili con una multa da 20.000 a 100.000, oppure con una multa e la confisca del valore dei beni, a seconda delle disposizioni violate. In via eccezionale, solo per gli operatori in possesso di un certificato AEO (operatore economico autorizzato), le sanzioni si applicano a partire dal 1 gennaio 2025.
Regolamenti introdotti dall'Ordine 1337/1268/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte I n. 597 del 27 giugno 2024 e OUG 87/2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte I n. 608 del 28 giugno 2024.
3. E-factura per la transazioni B2C
Dal 1 luglio 2024, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi B2C che avvengono in Romania, gli operatori economici potranno trasmettere facoltativamente le fatture emesse nel sistema RO e-Factura. Dal 1 gennaio 2025, la trasmissione di queste fatture nel B2C sarà obbligatoria. Poiché le persone fisiche soggetti beneficiari non hanno accesso alla ricezione delle fatture attraverso il sistema RO e-Factura, le fatture emesse dovranno essere trasmesse anche nel formato classico (fisico o digitale).
L'OUG 69/2024 fornisce inoltre dettagli sull'utilizzo di RO e-Factura per alcune situazioni che in precedenza non erano chiaramente regolamentate (ad esempio, autofatture, fatture emesse in regime di pignoramento, fatture per operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ecc.)
Sono state inoltre apportate modifiche alle disposizioni dell'OUG 28/1999, per cui gli scontrini fiscali conterranno nuovi elementi quali: unità di misura, CUI del beneficiario (su richiesta del beneficiario), numero di identificazione dello scontrino. Inoltre, alcuni elementi sono stampati anche sullo scontrino fiscale sotto forma di codice QR.
Queste modifiche sono state introdotte dall'OUG 69/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 582 del 21 giugno 2024.
4. Nuove norme riguardanti la contabilità di alcune imposte
Nel piano contabile generale sono introdotti i seguenti conti, con le relative funzioni:
Regolamenti introdotti dall'Ordine 981/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte I n. 539 del 10 giugno 2024.
5. Disciplina IVA per il Sistema di Garanzia-Restituzione (SGR)
Dal 1 gennaio 2025, le nuove disposizioni in materia di IVA si applicano alle confezioni SGR.
Pertanto, viene chiarito che la garanzia per i prodotti in confezioni SGR addebitata dai produttori non è una cessione di beni/fornitura di servizi nell'ambito dell'IVA.
Tuttavia, le confezioni SGR non restituite entro l'ultimo giorno dell'anno solare sono considerate una cessione di beni effettuata dall'amministratore della SGR (RetuRO Sistem GaranČ›ie Returnare S.A.), il cui fatto generatore è il 31 dicembre dello stesso anno. La base imponibile di questa cessione di beni è la differenza tra il valore delle garanzie ricevute e il valore delle garanzie restituite da RetuRO nel corso dell'anno solare, al netto dell'IVA.
Inoltre, il comma (9) dell'art. 305 è stato abrogato, in modo che la rettifica dell'IVA deducibile sui beni di capitale venga effettuata anche in situazioni in cui l'importo risultante dalla rettifica è trascurabile (inferiore a 1.000 RON).
Regolamenti introdotti dalla OUG 78/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte I n. 596 del 26 giugno 2024.
6. Procedura di determinazione d'ufficio dell'IVA per i soggetti la cui registrazione ai fini IVA è stata cancellata
La procedura prevede che l'autorità fiscale competente emetta un elenco dei soggetti il cui numero di partita IVA è stato cancellato e che, in base alle informazioni contenute di RO e-factura e RO e-Case de marcat risulta aver emesso fatture/scontrini fiscali nel periodo in cui il loro numero di partita IVA è stato cancellato, ma non hanno presentato la dichiarazione speciale IVA in tempo(modulo 311). Entro 5 giorni lavorativi, ogni persona inclusa nell'elenco viene notificata. L'elenco viene modificato più volte quando le persone notificate/invitate all'udienza presentano il modulo 311 o forniscono giustificazioni.
Per le persone che non si adeguano o non giustificano di non avere IVA da riscuotere, l'IVA viene accertata d'ufficio e viene emessa e comunicata una decisione di accertamento d'ufficio. Se il contribuente presenta la dichiarazione 311 entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione di accertamento d'ufficio, la decisione di accertamento viene annullata.
7. Elenco dei grandi e medi contribuenti
A partire dal 1 luglio 2024 si applicano le nuove liste dei contribuenti grandi e medi:
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