Nella Gazzetta Ufficiale, I Parte n. 732 del 26 luglio 2021, è stata pubblicata la Legge n. 221/21 per l’integrazione della Legge n. 55/2020 su alcune misure di prevenzione e combattimento degli effetti della pandemia di COVID-19.
In linea a tale legge, le persone che si vaccinano contro il COVID-19 beneficeranno, su richiesta, dei seguenti diritti:
Tali diritti spettano anche a uno dei genitori o al rappresentante legale del bambino con età fino a 18 anni, nonché della persona portatrice di handicap fino a 26 anni, nel giorno della vaccinazione del bambino, rispettivamente della persona portatrice di handicap.
Questi giorni liberi non verranno concessi nel caso in cui le persone soprammenzionate verranno vaccinate alla sede del datore di lavoro.
I giorni liberi sono concessi in base al certificato di vaccinazione, e nel caso di dipendenti genitori di minorenni o figli portatori di handicap fino a 26 anni di età, le aziende devono ricevere anche le dichiarazioni sotto la propria responsabilità dell'altro genitore, dalle quali risulti che non abbiano richiesto il giorno libero per accompagnare il bambino alla vaccinazione - ma in questo caso è obbligatorio che la gratuità coincida con il giorno della vaccinazione.
Inoltre, la Legge n. 221/2021 non prevede che il giorno libero debba essere concesso nel giorno della vaccinazione, ma può essere concesso successivamente: “per non incidere significativamente sull'attività del datore di lavoro, i dipendenti hanno l'obbligo di informare il datore di lavoro sulle opzioni di programmazione dei giorni liberi che richiederanno “in base a questa legge, per assicurare in condizioni ottime il funzionamento della propria attività”.