1. File di controllo fiscale standard SAF-T: obbligo, date di riferimento, periodo di grazia, scadenze per la presentazione/deposito, natura delle informazioni. Particolarità introdotte dall’Ordine n. 1783/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1073 pubblicato il 9 novembre 2021
L'obbligo di presentazione del file di controllo fiscale standard (SAF-T) tiene conto della tipologia del contribuente, come di seguito riportato:
Quale metodo di presentazione, i contribuenti saranno tenuti alla presentazione del file SAF-T attraverso la dichiarazione D406 con cadenza mensile o trimestrale, a seconda del periodo fiscale applicabile in termini di imposta sul valore aggiunto. I soggetti non identificati ai fini IVA dovranno presentare la dichiarazione SAF-T trimestralmente.
Vista la complessiva’ nonché’ novità del nuovo obbligo, è stato previsto un periodo di grazia per la presentazione della prima rendicontazione, suddiviso in base alle dimensioni del contribuente:
ll periodo di grazia è determinato a partire dall'ultimo giorno previsto per la presentazione del file SAF-T, a seconda del periodo in cui la presentazione del file SAF-T diventa obbligatoria per il rispettivo contribuente.
Tuttavia, le scadenze standard per la presentazione (quelle applicabili una volta trascorso il periodo di grazia) risultano essere le seguenti:
Tramite il file SAF-T i contribuenti trasmetteranno all'organo fiscale informazioni dettagliate relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, come ad esempio: le registrazioni contabili a livello di transazioni (libro giornale), le fatture di vendita e quelle di acquisto, i pagamenti effettuati, informazioni dettagliate sulle rimanenze e relative movimentazioni sulle stesse, informazioni dettagliate sulle attività e le rispettive transazioni.
Il nostro tea di professionisti esperti in contabilità, fiscalità ed IT, hanno sviluppato una soluzione tecnica di reporting dei file SAF-T essendo in grado di offrirvi assistenza sia nella fase relativa all’implementazione (analisi e mappatura dei dati) sia per la successiva presentazione (mensile o trimestrale).
2. L'elenco dei grandi contribuenti a partire dal 1° gennaio 2022 è stato pubblicato nell’ Ordine ANAF n. 1782/2021
L'elenco dei grandi contribuenti comprende attualmente 3.364 società che saranno gestite dalla Direzione Generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti (DGAMC) a partire dal 2022. Questo elenco risulta del tutto rilevante con particolare riferimento alla presentazione obbligatoria della SAF-T ed alla redazione del dossier sui prezzi di trasferimento. L'elenco è consultabile sul sito dell'ANAF accedendo al seguente link: https://static.anaf.ro/
3. Modifica della procedura di determinazione del CAS e CASS (contributi sanitari/previdenziali) per le persone fisiche prevista dall'Ordine n. 1608/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1039 il 1° novembre 2021
La procedura relativa alla determinazione dei contributi previdenziali e sanitari dovuti dalle persone fisiche è stata modificata attraverso l’Ordine del Presidente ANAF n. 1608/2021.
Nel corso dell’esercizio 2020 attraverso l'introduzione di due Ordinanze d’urgenza (OUG 30/2020 e OUG 132/2020) è stata disciplinata la concessione di indennità ai professionisti, avvocati e persone fisiche che percepiscono redditi esclusivamente da diritti d’autore, nell’eventualità’ di una sospensione/riduzione dell’attività professionale dovuta agli effetti prodotti dalla pandemia.
Le indennità concesse non possono essere considerate redditi maturati dallo svolgimento dell’attività, ragion per cui il calcolo dell'imposta sul reddito e dei relativi contributi deve essere effettuato separatamente (rispetto a quello effettuato per i redditi maturati dall’attività economica).
Nell’ipotesi in cui i contribuenti di cui sopra abbiano usufruito di tali agevolazioni e non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi secondo le disposizioni di cui all’OUG 30/2020 e 132/2020, l'autorità fiscale competente ha il diritto di calcolare d’ufficio i dovuti contributi previdenziali e sanitari.
4. È stata approvata la procedura relativa all’iscrizione nel Registro RO e-Factura tramite l’Ordine n. 1713/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1040 il 1° novembre 2021
I contribuenti persone giuridiche che svolgono attività economica ed emettono fatture elettroniche ad altre persone giuridiche (B2B) possono optare per l'utilizzo del sistema nazionale di fatturazione elettronica RO e-Factura. Il presente sistema può essere utilizzato soltanto se entrambi i contribuenti risultano iscritti nel registro RO e-Factura.
L'iscrizione al registro si effettua tramite il deposito del formulario (084) “Domanda di iscrizione nel Registro RO e-Factura/rinuncia alla domanda di iscrizione nel Registro RO e-Factura”. L'iscrizione risulta essere valida a partire dal 1 giorno del mese successivo a quello di deposito.
Per rinunciare alla presente opzione, gli operatori economici devono ridepositare il formulario (084), selezionando la sezione IV “Rinuncia alla domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori”.
Attraverso l’accesso al servizio web sul sito dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione Fiscale, sarà possibile verificare le informazioni relative alla presenza/assenza dell’iscrizione al Registro RO e-Factura degli operatori economici.
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