1. Condono indennità di trasferta estere ed il nuovo regime fiscale
In Gazzetta Ufficiale n. 315 del 31 marzo 2022, è stata pubblicata la Legge n. 72/2022 che introduce il condono fiscale delle indennità di trasferta estere nonché il nuovo regime fiscale applicabile sulle indennità di trasferta interne ed estere.
La legge è indirizzata alle società che abbiano concesso ai dipendenti indennità o importi della stessa natura per deleghe, distacco o svolgimento dell’attività sul territorio di un altro paese, relative al periodo compreso tra il 1 luglio 2015 fino alla data di entrata in vigore della presente legge; le indennità di trasferta sono state successivamente riclassificate dall'organo fiscale quali redditi da lavoro dipendente.
In tal senso, le società in analisi beneficiano dell'annullamento delle differenze di obblighi fiscali principali e/o accessori stabiliti dall'organo fiscale con provvedimento tributario. Gli obblighi tributari sono cancellati d'ufficio dall'ANAF con provvedimento di revoca degli adempimenti tributari che viene comunicato al contribuente.
Per i contribuenti che non sono stati sottoposti ad ispezioni, l'organo fiscale non riclassificherà le indennità di trasferta esterne e non emetterà cartelle esattoriali relative a tale periodo.
Inoltre, le differenze di obblighi fiscali principali e/o accessori stabiliti dall'organo fiscale con avviso di accertamento relativi al periodo intercorso dal 1 luglio 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge, estinti con qualsiasi mezzo, vengono restituite ai contribuenti, su richiesta specifica di quest’ultimi.
Per la messa in applicazione di tali disposizioni, sarà emesso un ordine ANAF entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In futuro, la riclassificazione fiscale delle indennità di trasferta o distacco potrà essere effettuata dagli organi fiscali a seguito dei controlli effettuati dagli organi competenti dell'Ispettorato del lavoro.
Allo stesso tempo, attraverso la legge in commento viene introdotto un plafond supplementare per l'importo del valore non imponibile delle indennità, sia interne che estere, rappresentato dal limite massimo di 3 stipendi base corrispondenti all’inquadramento lavorativo; resta in vigore il precedente massimale di 2,5 volte quale livello applicabile alle istituzioni pubbliche.
Il massimale effettivo per i 3 stipendi base è calcolato quale proporzione tra il numero di giorni di distacco/delega ed il numero di giorni lavorativi del rispettivo mese in analisi.
Le disposizioni per il nuovo plafond si applicano a partire dai redditi maturati a partire dal mese di maggio 2022.
2. Agevolazioni fiscali concesse ai contribuenti per gli aiuti umanitari nel contesto del conflitto militare sul territorio ucraino
In Gazzetta Ufficiale n. 231 del 8 marzo 2022 è stata pubblicata l’Ordinanza d’urgenza n. 20 del 7 marzo 2022 attraverso la quale vengono concesse delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che forniscono aiuti umanitari nel contesto del conflitto militare in Ucraina.
I contribuenti soggetti dell'imposta sull’utile deducono dal calcolo del risultato fiscale gli importi relativi alle donazioni in denaroconcesse all'Ispettorato Generale per le Situazioni di Emergenza (IGSU) per l'assistenza umanitaria dei cittadini provenienti dalle zone di conflitto armato.
Per i costi relativi ai beni concessi e/o servizi forniti su richiesta del Dipartimento per le situazioni di emergenza (DSU), può essere applicato uno dei seguenti trattamenti fiscali:
Inoltre, i costi relativi a beni, mezzi finanziari e servizi forniti all'UNICEF e ad altre organizzazioni internazionali che operano in virtù degli accordi speciali di cui la Romania risulta essere parte, sono assimilati ai costi di sponsorizzazione, potendo essere detratti dall'imposta sull’utile dovuta, nei limiti sopra menzionati.
Per quanto riguarda i contribuenti che pagano l'imposta sul reddito delle microimprese, gli stessi deducono dalla base imponibile gli importi relativi alle donazioni in denaro verso l’IGSU.
I costi relativi a beni e/o servizi forniti su richiesta della DSU, nonché i costi per beni, mezzi finanziari e servizi forniti all'UNICEF o ad altre organizzazioni internazionali, sono assimilati ai costi di sponsorizzazione e possono essere dedotti dall'imposta dovuta, fino al 20% dell’imposta.
Nel caso delle persone fisiche che maturano redditi da attività autonome (che applicano il sistema reale), gli stessi possono dedurre i costi riguardanti le donazioni in denaro all'IGSU per l'assistenza umanitaria. Inoltre, riterranno deducibili anche i costi relativi ai beni e/o servizi forniti gratuitamente a titolo di aiuto umanitario sulla base della richiesta di DSU, purché rientrino nei medesimi limiti relativi ai costi sociali ed alle sponsorizzazioni.
In materia di IVA, i beni e/o servizi forniti gratuitamente a fini umanitari dai soggetti imponibili, su richiesta della DSU, sono considerati beni e servizi forniti gratuitamente in azioni di sponsorizzazione o patrocinio. Pertanto, le operazioni in analisi non rappresentano cessioni di beni non essendo pertanto assoggettabili ad IVA (affinché’ rientrino nei plafond previsti per legge).
Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione fino al 31 dicembre 2022 compreso.
3. Chiarimenti in merito alle scadenze per la presentazione della Dichiarazione Informativa D406 File di controllo fiscale standard SAF-T
In Gazzetta Ufficiale n. 275 del 22 marzo 2022 è stato pubblicato l‘Ordine ANAF n. 373 del 9 marzo 2022 che apporta dei chiarimenti sulle scadenze per il deposito della Dichiarazione D406 per alcune categorie di contribuenti, come di seguito evidenziato:
Maggiori dettagli in merito sono ritrovabili nella nostra newsletter relativa al mese di novembre.
4. L’approvazione della nuova procedura di rimborso IVA
In Gazzetta Ufficiale n. 242 dell’11 marzo 2022 è stato pubblicato l’Ordine ANAF n. 352 del 7 marzo 2022 riguardante l'approvazione della Procedura di rimborso IVA.
Tra le agevolazioni fiscali introdotte nel 2020 nell'ambito della pandemia vi e’ stato il rimborso anticipato dell’IVA (con ispezione successiva), misura divenuta permanente attraverso le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 11/2021. Conformemente alle nuove disposizioni, l'IVA viene rimborsata mentre l’ispezione avverrà soltanto successivamente, salvo casi disciplinati distinti, per alcune categorie di contribuenti a rischio (inquadramento effettuato dagli fiscali competenti).
La procedura in analisi disciplina l'applicazione pratica di tali disposizioni e troverà applicazione a partire dalle dichiarazioni IVA depositate dal 1 febbraio 2022.
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