Crowe Romania

Nuove modifiche legislative di Giugno

Nuovi regimi speciali in materia di IVA (Sportello unico)

19/07/2021
Crowe Romania
Riferimenti normativi: OUG n. 59/2021, Legge n. 227/2015

I. OUG n. 59/2021 riguardante l’introduzione di alcuni regimi speciali in materia di IVA

In Gazzetta Ufficiale n. 630 del 28 giugno 2021 è stata pubblicata l’OUG n. 59/2021 contenente e modifiche e completamenti sulla Legge. 227/2015 riguardante il Codice fiscale.

Attraverso la presente OUG sono stati introdotti dei regimi speciali e metodi semplificativi in materia di IVA riguardanti i soggetti passivi impiegati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.  

Vi presentiamo di seguito alcuni concetti ed aspetti di carattere generale aventi lo scopo di facilitare la comprensione dei nuovi regimi introdotti.

  • Il concetto di vendita a distanza viene sostituito da quello di vendita a distanza intracomunitaria. Viene introdotto e definito il concetto di vendita a distanza di beni importati da territori e/o paesi terzi
  • Vengono stabilite delle previsioni sulle interfacce elettroniche; di fatto, nelle ipotesi di seguito riportate sarà la stessa interfaccia elettronica a ricevere e cedere i beni (coprendo il ruolo di compratore/rivenditore):

- vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

vendite di beni in paesi UE (vendite nazionali o vendite a distanza intracomunitarie) da parte di soggetti non stabili in territorio UE nei confronti di privati consumatori (di fatto, non sono soggetti passivi di imposta).

  • I soggetti imponibili che realizzano vendite a distanza intracomunitarie hanno l’opzione di applicare il regime speciale, che consente di assolvere l’IVA dovuta in altri Stati UE in un unico Stato („SM”) oppure possono identificarsi nei singoli Stati membri di destinazione dei beni in modo da poter effettuare il versamento dell’IVA dovuta.

L’OUG 59/2021 contraddistingue 3 regimi IVA speciali applicabili per le vendite a distanza:  

1. Regime One Stop Shop (OSS) NON-UE – Art. 314 del Codice fiscale

  • Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell’UE, che potranno assolvere l’IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l’utilizzo del sistema OSS. L’alternativa a tale regime è l’identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l’IVA in detto Stato.
  • Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell’UE, che potranno assolvere l’IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l’utilizzo del sistema OSS. L’alternativa a tale regime è l’identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l’IVA in detto Stato.
  • Questo regime rappresenta un metodo semplificativo per i soggetti passivi non stabili nell’UE, che potranno assolvere l’IVA dovuta in altri Stati Ue in un unico Stato UE, attraverso l’utilizzo del sistema OSS. L’alternativa a tale regime è l’identificazione ai fini IVA nel singolo Stato membro UE nel quale il soggetto passivo effettua prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non imponibili, per le quali deve versare l’IVA in detto Stato.
  • Dal punto di vista pratico, qualora il soggetto passivo non UE dovesse optare per un’identificazione IVA in Romania, quest’ultimo sarà tenuto al deposito di una dichiarazione speciale (in moneta euro) che comprenderà la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro.  A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuerà il pagamento dell’imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferirà gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri.

2. Regime One Stop Shop (OSS) UE – Art. 315 del Codice fiscale

  • Questo regime rappresenta un metodo semplificato di dichiarazione e assolvimento dell’IVA in un solo Stato membro UE, per tutti i servizi resi e per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate in altri Stati membri UE.
  • Il regime MOSS, che trovava applicazione soltanto per i servizi TBE, dal 1° luglio 2021 troverà applicazione per tutti i servizi resi in altri Stati membri UE e per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni, diventando di fatto OSS.
  • Per le transazioni in analisi è stato previsto un plafond di 10.000 euro (46.337 RON) che comprende sia i servizi TBE sia le vendite a distanza intracomunitarie e si applica nella seguente modalità:
  • Qualora il plafond NON dovesse essere superato, il luogo della prestazione sarà lo Stato in cui il contribuente risulta essere stabilito (ipotesi in cui la cessione verrà tassata nel paese di Origine);
  • Qualora il plafond dovesse essere superato, il soggetto passivo avrà le 2 seguenti opzioni: identificazioni IVA in tutti gli Stati membri UE in cui opera (in modo da assolvere l’IVA nel singolo SM) oppure applicazione del regime semplificato OSS, ipotesi in cui assolve l’imposta in un unico SM per tutte le transazioni intercorse in territori UE. Sarà l’amministrazione finanziaria di detto paese a trasferire le imposte nei confronti delle singole amministrazioni finanziarie degli altri Stati.
  • l suddetto plafond non trova applicazione per le seguenti operazioni:
  • Servizi TBE realizzati da prestatori non-UE
  • Vendite a distanza intracomunitarie effettuate da fornitori non stabiliti in territorio UE
  • Vendite a distanza di beni importati
  • Altri servizi diversi da quelli TBE, prestati da soggetto non imponibili UE
  • Cessioni nazionali effettuate da interfacce elettroniche
  • Quale regola generale, la registrazione per l’applicazione del regime OSS deve essere effettuata nello Stato in cui è stabilito il singolo soggetto passivo. Con riferimento invece ai soggetti passivi non stabiliti nell’UE, quest’ultimi possono scegliere di registrarsi in uno Stato membro in cui abbiano una stabile organizzazione ed in assenza di questa, possono scegliere di effettuare la registrazione nello Stato dove inizia il trasporto dei beni.
  • Qualora un soggetto passivo non UE dovesse optare per un’identificazione IVA in Romania, quest’ultimo sarà tenuto al deposito di una dichiarazione speciale trimestrale (in moneta euro) che comprenderà la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro.  A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuerà il pagamento dell’imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferirà gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri
  • Le interfacce elettroniche saranno tenute alla compilazione di un registro elettronico contenente tutte le vendite a distanza effettuate nell’arco di 10 anni.

3. Importazione di beni di basso valore

  • Il Regime speciale IOSS è stato creato per agevolare la dichiarazione ed il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita a distanza di beni importati nell’UE da territori o paesi terzi.
  • È stata rimossa l’esenzione IVA per l’importazione di beni nell’UE per valori non superiori a 10 euro. È stata invece conservata l’esenzione per i dazi doganali per i beni con valore inferiore a 150 euro (con alcune eccezioni).
  • È stato introdotto un regime speciale per le vendite a distanza di beni impostati – IOSS (art. 315^2) ed un meccanismo speciale per la dichiarazione e pagamento dell’IVA (art. 315^3) applicabile soltanto nell’ipotesi in cui il regime speciale non risulta applicabile. Questi regimi sono del tutto opzionali, risultando di fatto applicabile la classica procedura di importazione con rispettivo pagamento dell’IVA all’importazione nell’UE

3.1. Regime IOSS (art. 315^2)

  • In applicazione del regime IOSS, il luogo di cessione per le vendita a distanza di beni importati risulta essere il luogo di destinazione/trasporto, anche se l’importazione e’ avvenuta in altro Stato membro. In tal senso, qualora l’importazione dovesse essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello di destinazione dei beni, il soggetto passivo non sarà tenuto al pagamento dell’IVA all’importazione bensì soltanto al momento in cui avverrà la successiva vendita tramite IOSS (il soggetto passivo che applicherà tale sistema dovra’ essere in grado di fornire il codice IOSS alle autorità doganali).
  • L’aliquota IVA applicabile risulta essere quella dello Stato membro di destinazione (dove avviene la cessione).
  • Il soggetto passivo che applica IOSS sarà tenuto al deposito di una dichiarazione speciale mensile (in moneta euro) che comprenderà la base imponibile e rispettivo ammontare IVA dovuto nel singolo Stato membro. A seguito di questo, lo stesso soggetto passivo effettuerà il pagamento dell’imposta dovuta per tutti gli Stati membri nei confronti della sola amministrazione finanziaria romena, la quale trasferirà gli importi alle rispettive amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri.

3.2. Meccanismo speciale di dichiarazione e pagamento IVA per l’importazione (art. 315^3)

  • Qualora non si dovesse applicare l’IOSS, il soggetto obbligato al pagamento dell’IVA sarà il destinatario dei beni. Il soggetto che presenterà i beni in dogana (corriere, trasportatore, postino, ecc) sarà il soggetto incaricato ad incassare l’IVA dal destinatario e procederà successivamente al pagamento di quest’ultima.
  • Tale meccanismo potrà essere utilizzato dai commissari doganali, societa’ di trasporto, corrieri, operatori postali, ecc.
  • Quest’ultimi saranno tenuti al deposito di una dichiarazione IVA speciale entro e non oltre il 16 del mese successivo (e relativo saldo delle imposte).

II. OUG n. 51/2021 riguardante lo slittamento di alcuni termini 

  • Vi ricordiamo che attraverso la Legge n. 295/2020 sono state apportate delle modifiche e completamenti sul Codice di procedura fiscale; in concreto, sono state modificate le previsioni di cui all’art. 272 del rispettivo Codice, indicando di fatto che la risoluzione delle contestazioni non sarà piu’ effettuata dall’amministrazione finanziaria (ANAF) bensì da un’apposita struttura specializzata all’interno del Ministero delle Finanze.
  • Alla data di pubblicazione (21 dicembre 2020), la Legge n. 295/2020 stabiliva un termine massimo per la rilevazione di 6 mesi, arrivando, di fatto, alla fata del 21 giugno 2021.
  • Attraverso la presente OUG n. 51/2021 tale termine è stato slittato alla data del 1° ottobre 2021.

Disclaimer
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