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Modifiche legislative per febbraio

Riferimenti normativi: Leggi n. 227/2015 (Codice fiscale); Leggi n. 82/1991 (Legge di contabilità); Ordine n. 239/2021;

12/04/2021
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1) OUG riguardante modifiche e completamenti sulle Leggi n. 227/2015 (Codice fiscale) e n. 82/1991 (Legge di contabilità) 

In Gazzetta Ufficiale n. 197/26.02.2021 è stata pubblicata l’OUG n. 13/2021 riguardante modifiche e completamenti sulle Leggi n. 227/2015 (Codice fiscale) e n. 82/1991 (Legge di contabilità). 

Modifiche Codice fiscale

Sono state eliminate le previsioni secondo le quali gli Stati di cui all’Allegato II (tra i quali Turchia ed Australia) debbano essere considerati delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. Inoltre, dette misure offrono maggiori chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale applicabile per le transazioni intercorse dal 1° gennaio 2021 con le giurisdizioni in oggetto. 

Considerate le comunicazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui alla Direttiva UE n. 2018/882 (DAC 6), il Ministero delle finanze ha effettuato delle precisazioni in merito alla nozione di giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. Di fatto, si tratta degli Stati di cui all’Allegato I della lista UE riguardante le giurisdizioni non cooperative, pubblicato nel giornale ufficiale dell’Unione europea. 

IVA 

Il nuovo plafond relativo all’IVA per cassa applicabile per i soggetti con un volume d’affari non superiore a 4.500.000 RON sarà attualizzato in tutte le previsioni di cui al Codice fiscale. 
Inoltre, al rispetto di tutte le condizioni previste ex legge, sussiste la possibilità di optare per l’applicazione del regime IVA ordinario, in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio. 

Imposta sul reddito delle persone fisiche 

Sono compresi nella categoria dei redditi non imponibili di cui all’art. 76, comma 4, lett. a), i benefits concessi ai lavoratori dipendenti quali regali aziendali concessi ai dipendenti e ai figli di quest’ultimi, il controvalore del trasporto da/verso il luogo di lavoro ecc. Tale aspetto deve essere specificatamente menzionato nel contratto di lavoro o nel regolamento interno. 

2) Ordine n. 239/2021 riguardante la procedura di richiesta di identificazione IVA secondo le previsioni di cui all’art. 316, comma 1, lett. a – c) della Legge  n. 227/2015 (Codice fiscale) 

In Gazzetta Ufficiale n. 182/23.02.2021 è stato pubblicato l’Ordine n. 239/2021 riguardante l’approvazione della Procedura di richiesta di identificazione IVA secondo le previsioni di cui all’art. 316, comma 1, lett. a – c) della Legge n. 227/2015. Tale procedura risulta applicabile a partire dal 23 febbraio 2021. 

Attualmente, le autorità fiscali attribuiscono il numero di P.IVA a seguito della richiesta specifica del contribuente, senza percorrere il processo di valutazione del rischio. 

Nell’ipotesi in cui la società dovesse essere dichiarata inattiva o compaiano dei fatti iscivibili nel casellario giudiziale, gli ispettori saranno tenuti ad effettuare una serie di verifiche provvedendo in seguito all’emissione della decisione di annullamento del numero di P.IVA. Il certificato IVA sarà trasmesso al soggetto imponibile soltanto a seguito di queste verifiche. 

Inoltre, la possibilità di annullamento della P.IVA risulta applicabile anche ulteriormente, qualora non si dovessero rispettare i criteri di cui al processo di valutazione del rischio. 

A tal proposito, raccomandiamo la verifica ed il rispetto dei criteri prima di procedere con la richiesta di identificazione IVA in modo da evitare il rischio di annullamento della stessa.   

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Crowe sono disponibili all’indirizzo: http://www.crowe.ro

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