A decorrere dal 1 gennaio 2020 sono entrate in vigore la Direttiva (UE) 2018/1910 (di seguito, per brevità, la „Direttiva”) ad integrazione e modifica della Direttiva 2006/112 ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (di seguito, per brevità, il „Regolamento”) che modifica il Regolamento (UE) n. 282/2011. Queste rappresentano una serie di modifiche legislative adottate dalla Commissione Europea con lo scopo di definire un sistema definitivo in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri tra imprese in diversi stati membri UE – „Misure rapide 2020”.
Di fatto, lo scopo delle misure rapide è quello di apportare alcuni miglioramenti alle norme dell’Unione in materia di esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie di beni, transazioni a catena e call-off stock.
Vi rammentiamo che le previsioni di cui alla Direttiva 2018/1910 devono essere recepite nella normativa interna da parte di ogni singolo Stato membro (attualmente, in Romania, a tal proposito, vi e’ soltanto un progetto di legge pubblicato dal Ministero delle finanze).
Mentre, il Regolamento risulta essere direttamente applicabile in ciascun Stato membro, essendo già in vigore e producendo gli effetti dal 1 gennaio 2020. Attualmente, ai fini dell’esenzione IVA sulle cessioni intracomunitarie trova applicazione l’Ordine del ministero delle finanze n. 103/2016 (per il quale vi e’ un progetto di modifica in corso). Resta da verificare in quale forma saranno recepite le suddette modifiche nell’Ordine del Ministero delle finanze n. 103/2016.
L’esenzione IVA sulle cessioni intracomunitarie di beni
Le modifiche apportate dal Regolamento fanno riferimento alle condizioni di applicazione delle esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie, nello specifico, i documenti giustificativi che comprovano il trasporto dei beni tra gli Stati membri.
A tal proposito, la persona incaricata ad effettuare il trasporto, fornitore o cliente che sia, deve detenere:
i. Almeno due dei documenti relativi al trasporto dei beni, ad esempio:
ii. Uno dei suddetti documenti accompagnato da uno dei sottostanti documenti:
Il trasporto dei beni si considera giustificato se la persona incaricata ad organizzare il trasporto (fornitore o cliente) e’ in possesso di almeno due degli elementi di prova (sopraelencati) non contradittori, rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore o dall’acquirente.
Nell’ipotesi in cui il trasportatore oppure la casa di spedizione risulta essere correlata con il fornitore oppure con l’acquirente, non si potranno ottenere i due documenti (richiesti dal Regolamento) per comprovare il trasporto.
Nell’ipotesi in cui il trasporto viene curato dal cliente, oltre alla sovrastante documentazione, il cliente dovrà predisporre una dichiarazione scritta (che invierà al fornitore) attestante la spedizione o trasporto dei beni per proprio conto o da parte di terzi, e nella quale devono essere menzionate informazioni quali, lo stato membro di destinazione, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo dei beni.
L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Inoltre, la Direttiva prevede che la dichiarazione 390 – VIES riguardante le transazioni intracomunitari rappresenta condizione sine qua non affinché possa trovare applicazione l’esenzione IVA sulle cessioni intracomunitarie. Qualora il fornitore non dovesse procedere al deposito di questa dichiarazione oppure quanto depositato risulti essere incompleto/errato, l’esenzione non potrà essere applicata.
Transazioni a catena
Le transazioni a catena sono caratterizzate da più cessioni consecutive degli stessi beni (aspetto che implica l’esistenza di due o più fornitori) che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario tra due stati membri (comprese le triangolazioni).
La Direttiva disciplina l’ipotesi in cui i beni sono ceduti consecutivamente e vengono trasportati da uno Stato membro all’altro direttamente dal primo fornitore nei confronti dell’ultimo cliente, con trasporto a carico dell’operatore intermediario. In tal senso, la Direttiva prevede, per questa determinata fattispecie, l’allocazione del trasporto alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermediario, quest’ultima qualificandosi quale transazione esente IVA.
A titolo del tutto eccezionale, nell’ipotesi in cui l’operatore intermediario dovesse essere identificato ai fini IVA nello stato membro dove inizia il trasporto dei beni, e quest’ultimo abbia comunicato al fornitore la sua P.IVA del rispettivo stato di partenza, il trasporto viene allocato alla seconda cessione, che intercorre tra l’operatore intermediario ed il suo beneficiario. Infatti, in questa determinata ipotesi, la prima transazione tra il fornitore e l’operatore intermediario rappresenta una cessione interna imponibile IVA, mentre la seconda transazione, tra l’operatore intermediario ed il beneficiario si qualifica quale transazione intracomunitaria esente IVA
Regime di call-off stock
Secondo le previsioni di cui alla Direttiva, per il call-off stock tutti gli stati membri sono obbligati ad applicare le misure di semplificazione in materia di IVA. Nello specifico, le cessioni intracomunitarie di beni si configureranno nel momento in cui il cliente preleva il bene dallo stock e non alla data in cui si perfeziona il trasporto, motivo per il quale, il fornitore non sarà più tenuto ad identificarsi ai fini IVA nello stato membro di destinazione.
La Romania fa parte degli stati membri UE che applicano già le misure di semplificazione per il regime di call-off stock, conformemente alle previsioni di cui all’Ordine n. 4.120/2015 contenente l’approvazione delle istruzioni di applicazione delle misure di semplificazione per i trasferimenti/acquisizioni intracomunitarie assimilate.
Versamento frazionato dell’IVA
In Gazzetta ufficiale n. 1031/23.12.2019 è stata pubblicata l’Ordinanza d’urgenza n. 78/18.12.2019 riguardante alcune misure fiscali tra le quali l’abrogazione della Legge n. 275/2017 riguardante il versamento frazionato dell’IVA.
In tal senso, il meccanismo del versamento frazionato dell’IVA viene eliminato a partire dal 1 febbraio 2020. I saldi dei conti correnti IVA aperti appositamente per questo meccanismo saranno restituiti alle societa’ nel termine massimo di 10 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Ordinanza, rispettivamente, la data di pubblicazione di quest’ultima.
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