Newsletter 11/2017 - Modifiche CF - IRPEF e contributi sociali 

Newsletter 11/2017

Ramona Burduja
22/11/2017
Riferimenti normativi: Legge 227/2015, OUG 79/2017, OUG 82/2017

Rivoluzione fiscale – IRPEF e contributi sociali

        Riferimenti normativi: Legge 227/2015, OUG 79/2017, OUG 82/2017

 

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 885/10.11.2017 l’Ordinanza d’urgenza n. 79/2017 riguardante le modifiche e completamenti della Legge 227/2015 (Codice fiscale romeno). Le modifiche apportate da tale ordinanza sono già note sotto il nome Rivoluzione fiscale, considerato il significativo impatto sulla maggior parte delle tasse ed imposte attuali.

Per una maggiore comprensione delle previsioni, vi presenteremo le suddette modifiche in maniera distinta, attraverso la pubblicazione di diverse circolari create ad hoc per ogni singola tematica. In tal senso, vi proponiamo di iniziare con l’analisi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dei contributi sociali, in riferimento alle quali le modifiche sono sostanziali, avendo un totale trasferimento dei contributi sociali in capo al dipendente e simultanea modifica delle quote impositive.

Le previsioni di cui all’OUG n. 79/2017 saranno applicabili per i redditi che matureranno a partire dall’1 gennaio 2018.

 

 

Imposta sul reddito delle persone fisiche

  • L’aliquota impositiva applicabile sui redditi delle persone fisiche diminuisce dal 16% al 10%.
  • Per i redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio i redditi da diritto d’autore), l’aliquota si riduce dal 10% al 7%.
  • Si modificano le deduzioni IRPEF, che troveranno applicazione soltanto per i redditi lordi inferiori a 3.600 lei (la soglia precedente era di 3.000 lei).
  • Per i redditi diversi, l’imposta applicabile resterà pari al 16%.

 

CAS (INPS)

  • I contributi sociali, attualmente versati dai dipendenti/contribuenti, per le rispettive aliquote del 10,5% per i dipendenti e 15,8% per i datori di lavoro, vengono spostate integralmente a partire dal 2018 in capo al dipendente/contribuente con relativa aliquota del 25%, applicabile per condizioni normali di lavoro. Restano invece in capo al datore di lavoro le previsioni applicabili per condizioni straordinarie di lavoro, con aliquota del 4% e rispettivamente 8% per condizioni speciali.
  • Per i redditi da lavoro dipendente o loro assimilati, la base imponibile è rappresentata dal reddito lordo.
  • Gli obblighi in merito al calcolo ed alla ritenuta dei contributi sociali rimangono in capo al datore di lavoro, ed il relativo modello di dichiarazione resterà il formulario 112.
  • Per i redditi da attività indipendente, l’imponibile contributivo mensile sarà a scelta del contribuente ma lo stesso non potrà essere inferiore al reddito medio lordo nazionale in vigore (nel 2018 è preventivabile pari a 1.900 lei).
  • Le persone fisiche che matureranno redditi da attività indipendenti saranno tenute al deposito, entro il 31 gennaio di ogni esercizio o entro 30 giorni dalla maturazione del reddito, di una dichiarazione riguardante il reddito scelto ai fini del calcolo dei contributi sociali dovuti. I contributi saranno calcolati dagli organi fiscali attraverso l’emissione di un avviso di liquidazione di imposta ed il pagamento avverrà trimestralmente entro e non oltre il 25 dell’ultimo mese del trimestre.

 


 

Contribuzione al servizio sanitario nazionale

  • La contribuzione al sistema sanitario nazionale SSN, attualmente versata dai dipendenti/contribuenti, per le rispettive aliquote del 5,5% per i dipendenti e 5,2% per i datori di lavoro, viene spostata integralmente a partire dal 2018 in capo al dipendente/contribuente con relativa aliquota del 10%. Per i redditi da lavoro dipendente o loro assimilati, la base imponibile è rappresentata dal reddito lordo.
  • Gli obblighi in merito al calcolo ed alla ritenuta della contribuzione al SSN rimane in capo al datore di lavoro, ed il modello oggetto di deposito resterà la dichiarazione 112.
  • Per le categorie di reddito di altra natura (attività indipendenti, investimenti, locazioni, diversi, attività agricole) e’ dovuta la contribuzione al SSN soltanto nell’ipotesi in cui nell’arco dell’esercizio fiscale si realizzeranno redditi di tale natura con un valore complessivo almeno pari a 12 volte il reddito minimo lordo nazionale. La base imponibile per il calcolo della contribuzione sanitaria per le categorie di reddito di altra natura sarà rappresentata dal reddito minimo lordo nazionale.
  • Le persone fisiche che supereranno il suddetto plafond, calcolato sulla base dei redditi maturati nel precedente anno, avranno l’obbligo di depositare entro il 31 gennaio di ogni anno oppure entro 30 giorni dalla maturazione di tali redditi, la dichiarazione relativa al rispetto dei limiti del suddetto plafond. La contribuzione verrà calcolata dagli organi fiscali attraverso l’emissione di un avviso di liquidazione di imposta ed il loro pagamento avverrà trimestralmente entro e non oltre il 25 dell’ultimo mese del trimestre.

Contribuzione Assicurativa per il lavoro (CAM)

  • CAM è una nuova contribuzione che va a sostituire gli altri contributi di aliquote inferiori: contributi per infortuni sul lavoro, contribuzione sussidi disoccupazione, contributi per malattia nonché il fondo di garanzia.
  • CAM e’ dovuta soltanto per i redditi da lavoro dipendente o loro assimilati e l’obbligo di versamento e’ in capo al datore di lavoro (aliquota del 2,25%).
  • La base imponibile è rappresentata dai redditi lordi.
  • Sia il calcolo che il versamento della contribuzione spetta al datore di lavoro, oltre all’obbligo di dichiararla nel formulario 112.
  • Occorre precisare che il fondo per disabili di cui all’art. 78 della Legge 448/2016 non e’ compreso nella CAM, non essendo regolato dal Codice fiscale. Infatti, non essendovi stata alcuna modifica con riferimento al suddetto fondo, resterà obbligatorio il suo versamento.

Obbligo di contrattazione collettiva

  • Attraverso l’OUG n. 82/2017 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 902 il 16.11.2017 e’ stato introdotto l’obbligo di contrattazione collettiva in vista dell’applicabilità’ delle previsioni di cui all’OUG n. 79/2017.
  • Infatti, per le imprese che non hanno un contratto collettivo nazionale di lavoro e’ previsto l’obbligo di iniziare la contrattazione.
  • Per le imprese con un contratto collettivo già esistente, diventa obbligatoria la negoziazione collettiva degli atti addizionali/accordi collettivi dei contratti di lavoro attualmente in vigore.
  • Tali negoziazioni dovranno avvenire nell’intervallo 20 novembre – 20 dicembre 2017.

Assistenza Boscolo&

Partners

  • I nostri uffici resteranno a completa disposizione per eventuali simulazioni in merito al calcolo dei redditi e relativi contributi sociali in tal modo da ottenere una maggiore comprensione degli effetti di cui alle modifiche fiscali in commento ed il loro impatto sulla vostra attività.

 

Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: http://www.crowehorwath.ro.

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