L'ordinanza mira all'attuazione/implementazione della fattura elettronica, all’amministrazione, al funzionamento e alla gestione del Sistema Nazionale di Fatturazione Elettronica. Questo sistema risulta essere opzionale, sia per gli appalti pubblici sia nei rapporti tra normali operatori economici.
La fattura viene definita quale fattura emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico di tipo XML ed è conforme agli standard europei SR EN 16931-1, che consente l'elaborazione della stessa in maniera elettronica ed automatica.
È importante ricordare che una volta optato per l'applicazione di questo sistema, tutte le fatture della societa’, siano esse riferibili ad appalti pubblici od a semplici rapporti con operatori economici, dovranno essere emesse tramite il sistema RO e-Factura.
Secondo la presente decisione, a partire dal 1° gennaio 2022, lo stipendio minimo lordo nazionale, esclusi eventuali bonus, diventerà di 2.550 RON mensili, per un normale orario di lavoro. Considerato l’attuale valore dello stipendio minimo lordo nazionale pari a 2.300 lei, l'incremento sarà di 250 lei. Inoltre, e’ stata eliminata la distinzione sulla retribuzione minima lorda prevista per i soggetti con studi superiori (con esperienza minima di un anno nello specifico settore).
La presente Ordinanza reintroduce, fino al 31.12.2021, il rimborso/liquidazione dei sussidi tecnici di disoccupazione dal fondo assicurativo contro la disoccupazione (cassa integrazione Covid). Questo troverà applicazione:
- per tutto il periodo di sospensione temporanea del contratto di lavoro, su iniziativa del datore di lavoro, a seguito degli effetti del Covid-19
- per tutto il periodo di sospensione temporanea dell'attività, nel contesto dell'attuale aumento dei casi di Covid-19 e del prolungamento dello stato di allerta,
- per tutto il periodo di sospensione a seguito di indagini epidemiologiche, fatta eccezione per i dipendenti in congedo per malattia e beneficiari della relativa indennità.
La presente OUG reintroduce la possibilità di concedere giorni di riposo a uno dei genitori, per la sorveglianza dei bambini di età inferiore a 12 anni, iscritti alla scuola dell’infanzia, nonché per i genitori che si prendono cura di bambini o adulti con disabilità con età inferiore a 26 anni, iscritti al sistema educativo di istruzione e di formazione. Questa misura si applica per tutto lo stato di allerta, fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022, nell’ipotesi in cui i corsi dovessero essere sospesi o limitati e trova applicazione soltanto per i genitori che non possono effettuare il telelavoro/lavoro da casa.
Il presente Ordine approva la Procedura contenente il pagamento/riconoscimento dell'indennità per i giorni di riposo concessi ai genitori al fine di vigilare sui figli in caso di limitazione o sospensione dell'attività didattica, a seguito della diffusione del Covid-19. Per poter beneficiare della presente indennità, i datori di lavoro devono presentare alle agenzie di collocamento una serie di documenti entro 30 giorni dalla data di pagamento dei contribuenti e delle imposte. I documenti necessari risultano essere i seguenti: richiesta, elenco dei dipendenti che hanno usufruito dei giorni di permesso e dell'indennità concessa per tale periodo, copia delle buste paga e dei fogli presenze attestanti la concessione dell'indennità, l’autodichiarazione del datore di lavoro, la comprova del pagamento delle tasse e dei contributi.
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