1. Imposta minima sulla cifra d'affari (IMCA)
Viene introdotto l’obbligo di versare l’imposta sulla cifra d’affari con aliquota dell’1% per le imprese:
e
L'IMCA è inoltre dovuta con una percentuale dell'1% se la società registra una perdita fiscale attuale o recuperabile tale da essere in grado di pagare un importo inferiore all'IMCA.
L’IMCA sarà determinato in base alla formula di calcolo: IMCA = 1%*(VT – Vs – I – A), dove:
VT = entrate totali
Vs = ricavi sottratti dal totale dei ricavi
I = il valore delle immobilizzazioni in corso relative all'acquisizione/produzione di beni, iscritti nelle scritture contabili a partire dal 1 gennaio 2024/il primo giorno dell'anno fiscale modificato a partire dal 2024
A = ammortamento contabile a livello di costo storico relativo ai beni acquistati/prodotti a partire dal 1 gennaio 2024/il primo giorno dell'anno fiscale modificato che inizia nel 2024. L'ammortamento contabile dei beni inclusi nel valore dell'indicatore I non è incluso .
Se dall'applicazione della formula di calcolo risulta un valore negativo, l'IMCA è considerato pari a 0 (zero).
Per fare il confronto, l'imposta sugli utili trimestrale/annuale rappresenta l'imposta sul reddito meno gli importi che rappresentano sponsorizzazione/patrocinio, altri importi che vengono dedotti dall'imposta sul reddito, secondo leggi speciali, la riduzione secondo le disposizioni della GEO n. 153/2020.
Non vengono detratti dall'imposta minima sulla cifra d'affari: gli importi che rappresentano l'imposta sul reddito esentata o ridotta, gli altri importi detratti dall'imposta sul reddito, secondo leggi speciali, e la riduzione secondo le disposizioni della GEO n. 153/2020, ma è concesso un credito d'imposta per le sponsorizzazioni.
Le disposizioni IMCA sopra descritte non si applicano a quanto segue:
Per gli istituti di credito - persone giuridiche rumene e filiali rumene di istituti di credito - persone giuridiche straniere, è inoltre dovuta all'imposta sul reddito un'imposta sulla cifra d'affari calcolata applicando una quota alla cifra d'affari:
Per le persone giuridiche che svolgono attività nei settori del petrolio e del gas naturale, che registrano nell'anno precedente un fatturato superiore a 50.000.000 di euro, nel periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2025, una specifica imposta sulla cifra d'affari è inoltre dovuta all'imposta sul reddito.
L'ICAS (l’imposta sulla cifra d'affari) sarà determinata in base alla formula di calcolo: ICAS= 0,5% x (VT -Vs-I -A), dove i simboli hanno lo stesso significato di cui sopra.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli operatori economici che svolgono esclusivamente attività di distribuzione / fornitura / trasporto di energia elettrica e gas naturale e che sono regolamentati / autorizzati dall'Autorità Nazionale di Regolazione per Energia.
Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.
2. Imposta sul reddito delle microimprese
Dal punto di vista dell’imposta sul reddito delle microimprese, l’aliquota fiscale cambierà come segue::
La quota può variare anche nel corso dell'anno, a partire dall'inizio del trimestre in cui viene superato il limite di 60.000 euro o vengono avviate le attività di cui sopra. Allo stesso modo, se le attività cessano ed i ricavi non superano il limite, la quota può diminuire dal 3% all'1%.
L'aliquota del 3% si applica a tutti i redditi della società che svolge le attività di cui sopra, non solo ai redditi relativi a tali attività.
Il termine per la dichiarazione e l'uscita dal sistema delle microimprese: 31 marzo dell'anno successivo.
3. Tassazione delle persone fisiche
Le agevolazioni fiscali per l'informatica, l'edilizia e l'agricoltura sono limitate come segue:
Le modifiche entreranno in vigore il 1° novembre 2023.
Vengono fatti chiarimenti in merito alla detrazione del CASS per i redditi da lavoro autonomo realizzati sulla base di contratti di attività sportiva: l'imposta si calcola applicando l'aliquota del 10% sul reddito lordo da cui viene detratto il contributo assistenziale dovuto.
Regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente
Le modifiche entreranno in vigore a partire dai redditi relativi al mese di gennaio 2024.
Il regime fiscale in caso di redditi da attività indipendente
Le modifiche entreranno in vigore a partire dai ricavi relativi all’anno 2024.
Il regime fiscale in caso di redditi derivanti da diritti di proprietà intellettuale
Le modifiche avranno effetto dalla pubblicazione a partire dai ricavi relativi all’anno 2024.
Altre misure
4. Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Per quanto riguarda l’IVA, le principali novità sono le seguenti:
➢ Utilizzo degli impianti sportivi;
➢ Trasporto turistico: con veicoli storici, a fune, con trazione animale, con battelli turistici;
➢ Consegna di alimenti bio-ecologici di montagna;
➢ Accesso ai luna park, parchi divertimento.
Tutte le modifiche all'IVA entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.
5. Altre modifiche
✥ A partire dal 1° gennaio 2024 viene introdotta l'imposta speciale sui beni immobili e mobili di valore elevato (imposta sul lusso) dello 0,3% e sarà dovuta da:
✥ Riduzione dei massimali per le transazioni in contanti – il massimale giornaliero per incassi o pagamenti, così come quello per gli anticipi per il saldo diventano 1.000 lei (rispetto agli attuali di 5.000 lei), e per i negozi cash&carry, di 2.000 lei.
✥ Scompare la possibilità di pagare la metà delle sanzioni contabili, fiscali e simili. Pertanto non potranno più essere pagati alla metà del minimo entro 15 giorni.
✥ Sanzioni e confische dei beni per chi svolge attività non registrate o senza documenti di provenienza. Sono previste sanzioni e confische dei beni per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività economiche senza essere organizzate secondo la legge o senza documenti di provenienza dei beni posseduti o trasportati.
Fattura elettronica RO
La trasmissione delle fatture tramite il servizio RO e-Factura sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2024 per i soggetti passivi stabiliti (indipendentemente dal fatto che siano o meno registrati ai fini IVA) e per quelli non stabiliti ma registrati ai fini IVA in Romania, nelle relazioni B2B e B2G.
Si applica alle operazioni che hanno luogo in Romania, diverse dalle acquisizioni e importazioni intracomunitarie. Sono espressamente esentate anche le fatture per esportazioni e consegne intracomunitarie. Evidentemente l'intenzione del legislatore è che la fattura elettronica debba essere applicata anche alle operazioni locali, anche se al riguardo sono ancora necessari alcuni chiarimenti.
Il termine per l'invio delle fatture nel sistema di fatturazione elettronica è di 5 giorni lavorativi dalla data di emissione, ma non oltre 5 giorni lavorativi dal termine per l'emissione delle fatture.
La mancata presentazione delle fatture tramite il sistema di Fattura Elettronica è sanzionata con una sanzione (dopo il periodo di grazia dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024), come segue:
Nel rapporto B2B, il mancato rispetto dei requisiti del sistema di fattura elettronica è sanzionato con una sanzione pari all'IVA relativa alle fatture in questione.
Sul rapporto B2G gli enti pubblici beneficiari non effettueranno il pagamento se non vengono rispettate le disposizioni del sistema.
Si vuole considerare la fattura emessa tramite Fattura Elettronica come unico documento originale per poter esercitare il diritto di detrazione. In pratica non sarà più possibile detrarre l'IVA se non saranno soddisfatti i requisiti relativi alla trasmissione tramite il sistema di fattura elettronica RO e-Factura.
Sigillo elettronico RO
Verrà implementato un nuovo sistema, questa volta doganale, RO e-Sigillo, per monitorare il trasporto delle merci. Verranno utilizzati dispositivi elettronici, ovvero sigilli intelligenti che registrano dati e trasmettono informazioni sullo stato e sulla posizione all'applicazione informatica per tracciare il movimento delle merci su strada.
L'applicazione dei sigilli intelligenti e il monitoraggio del trasporto stradale di merci sul territorio nazionale vengono effettuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale e dall'Autorità doganale rumena sulla base di un'analisi dei rischi.
Disclaimer
Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Crowe sono disponibili all’indirizzo www.crowe.ro
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