1. Modifica della ristrutturazione finanziaria per i debiti tributari relativi all’esercizio 2021
In Gazzetta Ufficiale n. 594 del 17 giugno 2022 è stata pubblicata l’Ordinanza d’urgenza n. 85 contenente alcune modifiche e completamenti su atti normativi di carattere fiscale e doganale.
A partire dal 17 giugno 2022 le societa’ in difficoltà finanziarie, per le quali sussiste il rischio di insolvenza, possono ricorrere al meccanismo di ristrutturazione dei principali obblighi tributari scaduti al 31 dicembre 2021, compresi gli eventuali obblighi accessori.
Il meccanismo di ristrutturazione tiene conto dei debiti tributari relativi al 2021, compresi i debiti che sono stati costituiti nel 2022, ma di fatto relativi al periodo compreso entro la data del 31.12.2021.
Gli obblighi tributari si riferiscono agli importi provenienti dai titoli esecutivi in essere presso l’amministrazione finanziaria, nonché agli obblighi tributari accessori stabiliti da organismi diversi dagli organi fiscali, nonché le eventuali sanzioni/ammende di qualsiasi natura emesse dagli organi fiscali per il recupero dopo la data del 1° gennaio 2022 e fino alla data di rilascio del certificato di attestazione fiscale.
La richiesta di ristrutturazione può essere presentata entro la data del 31 luglio 2023, a pena di decadenza.
2. E-Transport diventa obbligatorio a partire dal 1° luglio e le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni legali, applicabili soltanto a partire dal 1 di ottobre
In Gazzetta Ufficiale n. 657 del 30 giugno 2022 è stata pubblicata l’Ordinanza d'urgenza n. 106 contenente la modifica dell'art. 18 dell'Ordinanza governativa n. 41/2022 riguardante l'istituzione del Sistema Nazionale RO e-Transport e l’abrogazione dell'art. XXVIII dell'Ordinanza governativa n. 130/2021 relativa a provvedimenti di natura fiscale, proroga di alcuni termini, nonché alla modifica e completamento di alcuni atti normativi.
Inoltre, in Gazzetta Ufficiale n. 656 del 30 giugno 2022, e’ stato pubblicato l’Ordine ANAF n. 1190/2022, rispettivamente l’Ordine dell’Agenzia delle dogane n. 4.625, contenente l’approvazione della procedura di utilizzo e funzionamento del sistema nazionale RO e-Transport (Leggete di più...).
Di fatto, a partire dal 1° luglio diventa obbligatorio l’utilizzo del sistema di monitoraggio RO e-Transport mentre l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni legali risulta applicabile soltanto a partire dal 1° ottobre 2022.
In concreto, l’OUG modifica soltanto i termini di applicazione del regime sanzionatorio offrendo di fatto un periodo di grazia di tre mesi in vista della futura conformità al nuovo sistema di monitoraggio RO e-Transport.
Nelle previsioni iniziali, il regime sanzionatorio risultava essere applicabile sin dal 1° luglio 2022 (data di entrata in vigore del sistema) ma viste le richieste da parte dell'ambiente imprenditoriale si è optato per il posticipo del regime sanzionatorio.
In ipotesi di mancata conformità, le sanzioni applicabili variano da 10.000 a 50.000 RON (per le persone fisiche) e da 20.000 a 100.000 RON (per le persone giuridiche) oltre alla confisca del valore delle merci non dichiarate.
Conformemente alle previsioni di cui all’Ordine in analisi, rientrano nel sistema di monitoraggio RO e-Transport soltanto le categorie di autoveicoli con massa non inferiore a 3,5 tonnellate che trasportano merci ad alto rischio fiscale e che rispettano una delle seguenti condizioni, per ciascuna transazione (rapporto commerciale) oggetto di trasporto:
3. Proroga applicazione del reverse charge ai fini IVA oltre la scadenza del 30 giugno 2022
In Gazzetta Ufficiale n. 594 del 17 giugno 2022 è stata pubblicata l’Ordinanza d’urgenza n. 85 contenente alcune modifiche e completamenti su atti normativi di carattere fiscale e doganale.
A partire dal 1° luglio 2022 è stata prorogata la validità delle otto operazioni di inversione contabile (reverse charge) valide fino al 30 giugno 2022, che di fatto facilitano le misure di semplificazione in materia di IVA, e che restano valide fino a chiusura dell’esercizio 2026.
Il provvedimento in analisi e’ il risultato della trasposizione nella normativa interna delle previsioni europee di cui alla Direttiva (UE) 2022/890 pubblicate il 3 giugno 2022, aventi ad oggetto la modifica della Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di determinate categorie di beni e per la prestazione di determinati servizi che presentano un rischio di frode e il meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA.
Di fatto, è stata prorogata la validità delle seguenti 8 operazioni previste dall’art. 331, comma (6) del Codice fiscale:
Per le cessioni di beni previste agli ultimi 3 punti di cui sopra, l’inversione contabile trova applicazione soltanto se il valore dei beni oggetto di vendita, IVA esclusa, oggetto di fatturazione, risulta essere superiore o uguale a 22.500 lei.
Di fatto, il reverse charge troverà applicazione per le suddette operazioni fino alla data del 31 dicembre 2026.
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