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Nuove modifiche legislative di Febbraio 2023

09/03/2023
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1.  Modifiche agli obblighi dichiarativi in materia di tasse salariali

 

In Gazzetta Ufficiale no. 119 del 10 febbraio 2023, è stato pubblicato l'Ordine ANAF no. 165/2023, in merito alla modifica del formulario 112 "Dichiarazione relativa agli obblighi contributivi, fiscali e anagrafici degli assicurati".  

 

Come novità, a partire dai redditi relativi al mese di gennaio 2023, sul modulo 112 vengono dichiarati tutti i vantaggi salariali, imponibili e non imponibili

 

 

·       Indennità di delega, indennità di distacco, benefici legati alla clausola di mobilità, distintamente per imponibili e non imponibili; 

·       Buoni/voucer imponibili (buoni pasto, buoni regalo, buoni culturali, buoni vacanza, buoni asilo nido);

·       Contributi a un fondo/schema pensione facoltativo;

·       Premi di assicurazione sanitaria volontaria, nonché prestazioni mediche fornite sotto forma di abbonamento;

·       Il corrispettivo delle prestazioni turistiche e/o curative, ivi compreso il trasporto, durante il periodo di congedo;

·       Il valore degli abbonamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi;

·       Il controvalore degli alimenti forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti;

·       Alloggio e valore del canone di alloggio/abitazione messo a disposizione dai datori di lavoro ai propri dipendenti;

·       Somme concesse ai dipendenti che svolgono attività a regime di telelavoro;

·       Vantaggi sotto forma di diritto allo stock options plan.

 

Allo stesso tempo, i moduli 100 e 112 sono stati adattati per riflettere le ultime modifiche legislative riguardanti l'agevolazione non imponibile di 200 lei al mese, la ritenuta d'acconto sugli importi delle mance e altro.

 

2.  Condono fiscale per buoni regalo

In Gazzetta Ufficiale no. 163 del 24 febbraio 2023 è stata pubblicata la Legge no. 43/2023 per annullamento degli obblighi fiscali.

Saranno annullati i debiti fiscali principali e accessori accertati dall'autorità fiscale a seguito della riclassificazione come redditi salariali, i redditi da buoni regalo ottenuti dalle persone fisiche dai soggetti diversi dai datori di lavoro fino al 31.12.2020 incluso e non pagati entro il 27.02.2023. L'annullamento sarà effettuato d'ufficio dall'autorità fiscale o su richiesta del contribuente. 

Inoltre, l'organo fiscale non riclassifica come reddito salariale, il reddito derivante dai buoni regalo ottenuti da persone fisiche da persone diverse dai loro datori di lavoro e non emette una decisione fiscale in relazione a tale riclassificazione, per il periodo precedente al 31 dicembre 2020 compreso.

Per quanto riguarda i debiti tributari principali e/o accessori, estinti con qualsiasi mezzo, relativi ai periodi d'imposta fino al 31.12.2020 compreso, essi sono rimborsati ai contribuenti su richiesta.

La procedura di applicazione, nonché le modalità di rimborso delle somme previste dalla presente legge vengono approvate tramite l'ordine dell'ANAF, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero il 27.02.2023.

 

3.  Obblighi dichiarativi in caso di trasferimento dei terreni agricoli

In Gazzetta Ufficiale no. 93 del 2 febbraio 2023 è stato pubblicato l'Ordine MF no. 883/2023 per l'approvazione della Procedura per il calcolo, la riscossione e il pagamento dell'imposta e gli obblighi  dichiarativi in caso di vendita di terreni agricoli situati fuori dall'area urbana. 

Inoltre, in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 27 febbraio 2023 è stato pubblicato l'Ordine ANAF n. 216/2023 che approva la Procedura per la determinazione dell'imposta sul reddito derivante dall'alienazione di terreni agricoli situati fuori dell'area urbana/il pacchetto di controllo delle persone giuridiche proprietarie di uno o più terreni agricoli situati fuori dall'area urbana.  

Ricordiamo che i terreni agricoli/pacchetto di controllo delle persone giuridiche proprietarie di uno o più terreni agricoli ubicati fuori dall'area urbana, possono essere venduti prima del compimento di 8 anni dall'acquisto, con obbligo per i venditori di versare un'imposta in proporzione 80% applicata alla differenza positiva tra il valore dei terreni agricoli dalla data di vendita e quello dalla data di acquisto, a determinate condizioni. 

Gli obblighi dichiarativi dell'imposta o la base imponibile variano a seconda della modalità di trasferimento della proprietà sui terreni/pacchetto di controllo delle persone giuridiche, nella misura in cui l'alienazione avvenga prima del compimento di 8 anni dall'acquisizione del terreno.

Se i terreni vengono venduti tramite un contratto di compravendita notarile, l'imposta viene calcolata e riscossa dal notaio prima dell'autenticazione dell'atto notarile di vendita del terreno. L'imposta viene dichiarata dai notai utilizzando il modulo 100 "Dichiarazione degli obblighi di pagamento al budget dello stato".

In caso di cessione del pacchetto di controllo delle persone giuridiche proprietarie di uno o più terreni agricoli ubicati fuori dall'area urbana e che rappresentano più del 25% del patrimonio immobiliare, l'obbligo di dichiarare i redditi realizzati spetta al venditore. Quest'ultimo compirà e presenterà la Dichiarazione 213 con la quale dichiarerà la differenza positiva tra il valore dei terreni esistente al momento dell'alienazione del pacchetto di controllo e quello al momento dell'acquisizione dei terreni, determinato secondo il valore indicativo stabilito dalla perizia redatta dall'Ordine dei Notai Pubblici.

Se l'alienazione dei terreni/pacchetto controllo delle persone giuridiche proprietarie di uno o più terreni agricoli ubicati fuori dall'area urbana avviene mediante un provvedimento giudiziale, allora i contribuenti possono richiedere alle autorità fiscali centrali competenti il calcolo dell'imposta e l'emissione della decisione dell'imposta, completando e presentando la Dichiarazione 214.

 

4.  Aggiornamento dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali 

La Russia, le Isole Vergini britanniche, il Costa Rica e le Isole Marshall sono state aggiunte all'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali (black list).

A seguito di queste aggiunte, l'elenco dell'UE comprende ora 16 giurisdizioni ed è consultabile quì.

Ricordiamo che ai fini del calcolo dell'imposta sull'utile, sono indedicibili i costi relativi alle transazioni con un soggetto situato in un paese che, al momento del sostenimento dei costi, è incluso nella black list, per le transazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2021, solo nella situazione in cui i costi sono sostenuti a seguito di transazioni che non hanno uno scopo economico.

 

Disclaimer

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