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Nuove modifiche legislative di Novembre 2022

12/12/2022
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1. Definizione delle abitazioni sociali alle quali può essere applicata l'aliquota IVA ridotta

In Gazzetta ufficiale no. 1107 del 17 novembre 2022, è stata pubblicata la Legge n. 301/2022, che riguarda la definizione delle "abitazioni sociali" nel contesto dell'applicazione dell'aliquota IVA 5%.

La legge regola la definizione ufficiale del termine "abitato in quanto tale". Inoltre, la legge stabilisce le condizioni che un'abitazione deve soddisfare affinché si applichi l'aliquota IVA del 5%.

L'aliquota IVA del 5% sarà applicata se l'abitazione soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

I titolari hanno libero accesso allo spazio abitativo senza disturbare il possesso e l'uso esclusivo dello spazio di proprietà di un'altra persona o famiglia;
I titolari hanno accesso all'elettricità e all'acqua potabile;
Esiste sistema di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti domestici;
Esiste almeno un'area di sosta;
Esiste almeno un'area per la preparazione del cibo ed un gruppo sanitario indipendentemente dalle strutture esistenti e dal grado di completamento al momento della consegna.



2. Registro degli acquisti di abitazioni con aliquota IVA ridotta del 5%


In Gazzetta ufficiale no. 1114 del 28 novembre 2022, è stato pubblicato l’Ordine n. 2053/2022 che approva la Procedura per l'organizzazione del Registro degli acquisti di abitazioni con l'aliquota IVA ridotta del 5%, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2023.

Al registro avranno accesso i notai (per interrogazione e compilazione), nonché gli organi fiscali secondo i poteri attribuiti dalla legge.

Il registro viene compilato dai notai alla data di autenticazione degli atti giuridici tra persone viventi riguardanti il trasferimento di proprietà di abitazioni il cui valore, compreso il terreno su cui sono costruite, non supera la somma di 600.000 lei, IVA esclusa, acquistate da persone fisiche individualmente o congiuntamente con altra persona fisica/altre persone fisiche, a cui si applica l'aliquota IVA ridotta del 5%.



3. Sottocriteri relativi al rischio fiscale delle imprese e delle PFA


In Gazzetta ufficiale no. 1112 del 17 novembre 2022, è stato pubblicato l’Ordine del presidente dell'Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale n. 2017. L'ordine stabilisce che lo sviluppo dei sottocriteri di rischio viene effettuato con riferimento ai rischi di non conformità in termini di adempimento da parte del contribuente degli obblighi previsti dalla legislazione fiscale, associati ai quattro criteri generali.

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice di procedura fiscale, le procedure amministrative vengono eseguite in base alla classe/sottoclasse di rischio fiscale in cui i contribuenti sono classificati in seguito all'analisi del rischio effettuata dall'autorità fiscale.

I criteri generali per la determinazione della classe/sottoclasse di rischio fiscale sono i seguenti:



a) per il criterio della registrazione fiscale:

il sottocriterio sulla mancata registrazione ai fini IVA;
il sottocriterio relativo alla mancata registrazione come contribuente dell'imposta sull’utile;
il sottocriterio relativo alla mancata registrazione come contribuente dell’imposta specifica;
il sottocriterio relativo alla mancata registrazione come contribuente dell'imposta sul reddito delle microimprese;
il sottocriterio relativo alla mancata registrazione come contribuente delle accise;
il sottocriterio relativo alla mancata registrazione come contribuente dell'imposta sul reddito e dei contributi previdenziali obbligatori;
il sottocriterio relativo alla mancata registrazione ai fini fiscali in caso di svolgimento di attività, conseguimento di redditi e altre situazioni previste dalla legge per le quali sussiste l'obbligo di registrazione ai fini fiscali;
il sottocriterio relativo ai rischi connessi agli azionisti/ soci/ amministratori/ altre persone, dal punto di vista della registrazione fiscale;


b) per il criterio relativo alla presentazione delle dichiarazioni fiscali:

il sottocriterio relativo alla tardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali;
il sottocriterio relativo alla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali;
il sottocriterio relativo all'errata presentazione delle dichiarazioni fiscali;
il sottocriterio relativo ai rischi connessi agli azionisti/ soci/ amministratori/ altre persone, dal punto di vista della presentazione delle dichiarazioni fiscali;

 


c) per il criterio relativo al livello dichiarativo:

il sottocriterio relativo alla non congruenza dei dati delle dichiarazioni fiscali rispetto ai dati di altra modulistica prevista dalla legge, presentata dal contribuente;
il sottocriterio relativo alla non congruenza dei dati delle dichiarazioni fiscali e degli altri moduli previsti dalla legge presentati dal contribuente, rispetto ai dati e le informazioni trasmessi da terzi;
il sottocriterio relativo all'errata dichiarazione dell'aliquota e dell'importo di imposte, tasse e contributi da parte del contribuente;
il sottocriterio relativo alla riduzione della redditività;
il sottocriterio relativo ai rischi connessi agli azionisti/ soci/ amministratori/ altre persone, dal punto di vista del livello dichiarativo;


d) per il criterio relativo all'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti del budget generale consolidato e degli altri creditori:

il sottocriterio relativo al ritardato pagamento degli adempimenti fiscali;
il sottocriterio relativo al mancato assolvimento degli adempimenti fiscali;
il sottocriterio di insolvenza;
il sottocriterio relativo ai rischi connessi agli azionisti/ soci/ amministratori/altre persone, dal punto di vista dell'adempimento degli obblighi di pagamento.



4. Modifiche tassazione pensioni private


La Legge no. 309/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1109 del 17 novembre, ha recentemente introdotto nel Codice Fiscale alcune importanti informazioni sui contributi per le pensioni private. Questa legge entra in vigore il 1 gennaio 2024.

Pertanto, sono stati stabiliti:

i diritti percepiti ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 1/2020 in materia di previdenza professionale, con successive integrazioni, rappresenta i redditi da pensione;
il metodo di calcolo del reddito imponibile mensile pensionistico.

Oltre ai redditi da pensione attualmente esistenti (redditi da pensione statale e redditi da pensione privata facoltativa), viene introdotta una nuova categoria per le pensioni private professionali.

Il metodo di calcolo del reddito imponibile mensile delle pensioni private è presentato di seguito come segue:


Unico pagamento


Il reddito imponibile delle somme ricevute come unico pagamento dai partecipanti ai fondi pensione gestiti privatamente, viene calcolato deducendo dal reddito da pensione l'importo non imponibile di 2.000 lei una sola volta se l'importo viene ritirato per intero.


Pagamento a rate mensili


In questo caso, il reddito imponibile relativo agli importi ricevuti a rate dai partecipanti ai fondi pensione gestiti privatamente, viene calcolato deducendo dal reddito da pensione l'importo non imponibile di 2.000 lei ogni volta che viene ritirata la rata mensile.

 

Disclaimer

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