Aggiornamento Covid-19 n. 22/2020 – Procedura annullamento obblighi accessori

Aggiornamento Covid-19 n. 22/2020 - Procedura annullamento obblighi accessori

RIFERIMENTI NORMATIVI: ORDINE MFP 2100/2020, OUG 69/2020, LEGGE 207/2015

16/11/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 22/2020 – Procedura annullamento obblighi accessori
Romania

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 635 del 20 luglio 2020 è stato pubblicato l’Ordine del Ministero delle finanze n. 2100/2020 riguardante la procedura di annullamento degli obblighi accessori.

La procedura di annullamento e’ stata introdotta tramite l’OUG n. 69/2020, ampliamente trattata nell’Aggiornamento Covid-19 n. 13/2020. Considerato l’avvicinarsi della scadenza del termine di adesione, vi ricordiamo le condizioni richieste per legge ed i relativi dettagli sulla procedura di adesione.

 

Condizioni generali

Il provvedimento consente l’annullamento della totalità degli accessori relativi a debiti tributari esistenti al 31 marzo 2020. Beneficiari del provvedimento sono sia contribuenti persone fisiche che società. Lo sgravio degli accessori viene concesso a condizione che il saldo integrale del debito in linea capitale avvenga entro il termine di deposito della richiesta di adesione, posta entro e non oltre il 15 di dicembre 2020.

Per poter beneficiare dell’annullamento degli accessori, devono essere rispettate cumulativamente  le seguenti condizioni:

  • Saldo della totalità degli obblighi restanti al 31 marzo 2020 attraverso una delle modalità consentite (pagamento, compensazione, ecc.) entro la data di deposito della richiesta di annullamento;
  • Saldo, con una delle forme consentite, della totalità degli obblighi fiscali principali (ed eventuali accessori) scadenti tra il 1 aprile 2020 e la data di deposito della richiesta;
  • Deposito della totalità delle dichiarazioni fiscali obbligatorie, entro la data di richiesta di annullamento;
  • Deposito della richiesta di annullamento entro la data del 15 dicembre 2020.

    Gli eventuali obblighi accessori derivati da accertamenti fiscali in corso alla data di 14 maggio 2020 sono annullabili al rispetto delle seguenti condizioni:

  • Saldo entro i termini legali della totalità degli obblighi principali oggetto dell’avviso di accertamento (il 5 o il 20 del mese successivo a quello di ricezione dell’avviso di accertamento);
  • Deposito della richiesta di annullamento entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Qualora vi siano state delle dichiarazioni di rettifica depositate per rettificare i debiti tributari relativi al periodo anteriore al 31 marzo 2020, i relativi accessori determinabili potranno essere oggetto di annullamento.

 

L’annullamento degli obblighi accessori restanti al 31 marzo 2020 potrebbe essere applicabile anche per i debiti verso gli enti locali, in presenza di una decisione del consiglio locale a tal proposito.

Notifica dell’intento di beneficiare del condono fiscale

Le Autorità fiscali consentono ai contribuenti la possibilità di notificare l’intento di beneficiare delle previsioni di cui all’OUG n.69/2020, prima del deposito della richiesta di adesione.

A seguito del deposito della notifica, l’autorità competente effettua un’analisi della situazione fiscale del contribuente comunicando a quest’ultimo il quantum del debito tributario esistente ed il valore degli accessori che possono essere oggetto di annullamento.

Considerato il numero elevato di casistiche riscontrabili e la presenza di eventuali errori nel sistema informatico dell’amministrazione finanziaria, vi raccomandiamo di procedere al deposito della notifica, nell’eventualità in cui forse interessati a beneficiare del provvedimento in analisi.

 

Richiesta di annullamento degli accessori

Al rispetto cumulativo di tutte le condizioni richieste per beneficiare dell’annullamento degli accessori, si deve procedere con il deposito della richiesta entro e non oltre il 15 dicembre 2020.

Tale richiesta dovrà essere depositata anche dai contribuenti che hanno provveduto al deposito della notifica sull’intento di beneficiare della procedura di annullamento.

 

 

 

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