Aggiornamento Covid-19 n. 8/2020 - Modifiche alla “Cassa integrazioni”

Aggiornamento Covid-19 n. 8/2020 - Modifiche alla “Cassa integrazioni”

Riferimento: OUG 32/2020, OUG 30/2020

31/03/2020
Aggiornamento Covid-19 n. 8/2020 - Modifiche alla “Cassa integrazioni”
Romania

Nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 marzo 2020 è stata pubblicata l'Ordinanza di emergenza n. 32/2020 in merito alla modifica ed al completamento dell'Ordinanza di emergenza del governo n. 30/2020, che apporta sostanziali integrazioni rispetto a quanto legiferato fino ad ora relativamente alla contribuzione statale per l'indennità di disoccupazione durante il “periodo di emergenza”.

 

Come abbiamo comunicato nell’ "Aggiornamento Coronavirus n. 4/2020”, il Codice del lavoro - art. 52 comma (1) lett. c) consente al datore di lavoro, in caso di interruzione temporanea o riduzione dell'attività determinata da cause economiche, tecnologiche, strutturali o simili, di sospendere unilateralmente singoli contratti di lavoro dei dipendenti. Durante la riduzione e / o la cessazione temporanea dell'attività, i dipendenti beneficiano di un'indennità che non può essere inferiore al 75% dello stipendio base.

Questa indennità per "disoccupazione tecnica", in base alla nuova Ordinanza di emergenza sarà a carico del Fondo statale di disoccupazione alle seguenti condizioni:

- il datore di lavoro riduce o interrompe temporaneamente l'attività, in tutto o in parte, a seguito degli effetti dell'epidemia di Covid-19;

- il contributo verrà erogato solamente durante il periodo in cui viene decretato lo stato di emergenza;

- l’importo massimo è pari al 75% della retribuzione lorda, ma non più del 75% della retribuzione media lorda del Paese prevista per legge per l'anno 2020 (massimo 4.071 Ron lordi);

- presentazione di un’autocertificazione del datore di lavoro relativa alla riduzione o all'interruzione dell'attività.

Il contenuto di questa dichiarazione sarà stabilito in seguito da un Ordine del Ministro del lavoro e della protezione sociale.

 

A seguito della nuova regolamentazione, al fine di ottenere il pagamento delle indennità di disoccupazione, NON è più necessario:

- richiedere il certificato per le situazioni di emergenza;

- provare lo status di incapacità finanziaria;

- dimostrare la riduzione delle entrate di almeno il 25%.

Inoltre, le indennità saranno a carico dello stato per la totalità dei dipendenti i cui contratti saranno sospesi: è stata ELIMINATA la limitazione al 75% del numero di contratti di lavoro attivi.

 

Sebbene il codice del lavoro preveda una percentuale minima del 75% per l'indennità di "disoccupazione tecnica" in relazione allo stipendio lordo contrattualizzato con il dipendente, sembra che l'OUG 32/2020 limiti questa indennità al 75% alla retribuzione media lorda per il Paese (4.071 Lei), il che significa derogare alle disposizioni più favorevoli per il dipendente contenute nel Codice del lavoro (almeno per i dipendenti i cui compensi lordi sono superiori alla retribuzione media lorda medio per il Paese).

 

Sfortunatamente, il modo in cui il legislatore si è espresso non è preciso:

- Le indennità di cui beneficiano i dipendenti sono fissati al 75% dello stipendio base corrispondente al lavoro occupato e sono a carico del Fondo di disoccupazione, ma non più del 75% della retribuzione media lorda previsto dalla legge di bilancio statale per l'anno 2020 n. 6/2020 – (art. XI dell'OUG 30/2020, invariato da OUG 32/2020);

- nel caso in cui le risorse finanziarie del datore di lavoro destinate a coprire le spese del personale lo consenta, l'indennità prevista al par. (1) può essere integrata dal datore di lavoro fino al 75% dello stipendio base previsto nel contratto di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 paragrafo (1) della legge n. 53/2003, ripubblicata, con successive modifiche ed integrazioni  (par. (11) nell'art. XI, come introdotto da OUG 32/2020).

Quindi secondo l’OUG 32/2020, se le risorse del datore di lavoro lo consentono, l'indennità statale limitata a 4.071 Ron (lordi) può essere integrata per raggiungere il valore minimo del 75% della retribuzione lorda contrattuale del dipendente (il cui stipendio supera evidentemente i 5.400 Ron lordi).

Rimane da verificare come questa deroga al codice del lavoro sarà gestita dai tribunali.

 

L'indennità statale è soggetta ad imposizione fiscale e contributiva, secondo le disposizioni del codice fiscale. Per questa indennità, NON è previsto il “contributo assicurativo per il lavoro”.

La richiesta di erogazione dell'indennità deve essere presentata via posta elettronica alle Agenzie di collocamento della provincia o del comune di Bucarest, corredata dell'elenco dei beneficiari e da una autocertificazione firmata dal rappresentante legale.

L’erogazione da parte del Fondo di disoccupazione viene effettuata entro un massimo di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, ed il datore di lavoro dovrà versare l'indennità al dipendente entro un massimo di 3 giorni lavorativi dal suo percepimento.

Il lavoratore che ha più contratti di lavoro individuali di cui almeno uno a tempo pieno è ancora attivo durante il periodo di emergenza, NON beneficerà dell'indennità. Il dipendente che ha più CIM ma tutti sospesi, beneficia dell'indennità relativamente al contratto più vantaggioso.

 

Sottolineiamo che il Ministero del lavoro e della protezione sociale ha già comunicato che, una volta terminato lo stato di emergenza, controllerà le società che hanno richiesto il pagamento delle indennità di disoccupazione per verificare l’esistenza delle effettive condizioni di necessità.

   

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