Nella Gazzetta ufficiale n. 230 del 21 marzo 2020 è stata pubblicata l'Ordinanza di Urgenza del Governo n. 29/2020 contenente, tra le altre, alcune misure economiche, di bilancio e fiscali, adottate per attenuare le ripercussioni negative della pandemia sull'economia. Illustriamo di seguito le principali disposizioni di questa ordinanza, specificando che alcune delle misure erano già state precedentemente annunciate dalle autorità attraverso comunicati stampa, di cui vi abbiamo già informato nei nostri Aggiornamenti Covid-19 n.1 del 17.03.2020 e n.2 del 18.03.2020.
Misure introdotte nel Codice fiscale
Il (prossimo) termine di pagamento per le tasse locali, in particolare l'imposta sugli immobili, l'imposta sui terreni e sui mezzi di trasporto, è posticipato dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020. Si potrà beneficiare dello sconto stabilito dal Consiglio Locale, se il pagamento delle imposte verrà effettuato integralmente entro il 30 giugno 2020.
I soggetti che applicano il sistema di dichiarazione e pagamento dell'imposta sul reddito delle società con il metodo in acconto e che registrano una diminuzione dell'attività nel 2020, possono effettuare pagamenti degli acconti trimestrali in funzione dell’utile effettivamente registrato nel trimestre in corso (anziché in base al risultato dall'anno precedente). I soggetti che optano per questo metodo di calcolo hanno l'obbligo di mantenerlo per tutti i trimestri del 2020.
Misure introdotte nel Codice di procedura fiscale
Per gli obblighi fiscali, con scadenza a partire dal 21 marzo 2020, che non dovessero essere pagati entro la scadenza ordinaria, non saranno dovuti gli interessi e le penalità. Questa misura si applica a tutte le imposte e tasse dovute allo Stato, come l'IVA, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta sul reddito delle microimprese, le imposte sui salari, i contributi sociali obbligatori, ecc.
L'Ordinanza prevede inoltre che le misure di esecuzione giudiziaria a fronte dei debiti fiscali siano sospese o non avviate, fatta eccezione per il recupero dei debiti erariali stabiliti da decisioni giudiziarie prese in ambito penale.
Tali disposizioni si applicano fino a 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza (attualmente dichiarato fino al 15 aprile).
NOTA: la misura precedentemente annunciata dal comunicato stampa ANAF di rinvio del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali dal 25 marzo al 25 aprile NON è stata adottata dal governo. Pertanto, resta confermato il termine del 25 marzo.
Altre disposizioni
La richiamata ordinanza introduce modifiche ad alcuni dei termini previsti dalla O.G. 6/2019 in merito alle agevolazioni fiscali ivi previste.
Pertanto, il termine per la notifica dell'intenzione di ristrutturare i debiti erariali scaduti è stato prorogato fino al 31 luglio 2020, rispetto alla scadenza precedente fissata per il 31 marzo 2020. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di ristrutturazione diventa il 30 ottobre 2020 (anzichè il 31 luglio 2020).
Maggiori dettagli sulle condizioni, sulla modalità di ristrutturazione o sulla altre previsioni di legge relativa alla concessione di agevolazioni fiscali sono disponibili nella Newsletter 11 del 30.09.2019 e nella Newsletter 4 del 05.03.2020.
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