Quadro generale
In Gazzetta Ufficiale n. 68 e 72 pubblicate in data 31 gennaio 2020, sono state introdotte le Ordinanze n. 5/2020 e 6/2020, ad integrazione e modifica della Legge 207/2015 (Codice di procedura fiscale) e della Legge 227/2015 (Codice fiscale). I due atti normativi oggetto di analisi introducono nella normativa interna una serie di previsioni di carattere europeo adottate negli ultimi anni tramite diverse Direttive UE ed alcune misure economico/fiscali riguardanti prettamente la normativa interna. Di seguito il dettaglio delle misure adottate.
Nuove disposizioni sui pignoramenti effettuati dall’amministrazione finanziaria
Alcune delle modifiche sostanziali riguardano proprio il Codice di procedura fiscale. Di fatto, sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti i pignoramenti effettuati dagli organi fiscali, oggetto di analisi nei successivi sotto paragrafi.
La banca, nella veste di „debitor debitoris” ha l’obbligo di versare l’importo pignorato nel termine massimo di 3 giorni lavorativi (a sostituzione del vecchio termine di 3 giorni calendaristici).
Il meccanismo elettronico di pignoramento sarà coordinato dal nuovo ente centrale di riscossione creato ad hoc all’interno dell’amministrazione finanziaria. La procedura di annullamento del pignoramento con conseguente sblocco del conto corrente avverrà in maniera elettronica. In tal senso, su sollecito dell’amministrazione finanziaria le banche dovranno soltanto pignorare gli importi in modo da renderli disponibili/vincolati sul conto corrente, senza procedere però al versamento effettivo degli importi. L’amministrazione finanziaria, a sua volta, solleciterà in via elettronica, alle singole banche, le informazioni sui conti correnti dei contribuenti sottoposti al pignoramento, stabilendo sulla base di un predeterminato algoritmo e sulla disponibilità del singolo conto, gli importi da pignorare. Una volta raggiunta la somma totale oggetto di pignoramento, le banche potranno procedere allo sblocco dei conti correnti del contribuente.
Dalle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti delle autorità fiscali, la procedura elettronica di annullamento del pignoramento avverrà in tempi piuttosto rapidi (circa un’ora) evitando, di fatto, le situazioni spesso riscontrate in passato, quali, blocchi dei conti correnti per giorni oppure importi pignorati contemporaneamente per il totale, da diversi istituti di credito.
Notifica di alcuni meccanismi transfrontalieri (implementazione DAC6 detta anche „mandatory disclosure”)
Il Codice di procedura fiscale introduce alcune regole sulla notifica di alcuni meccanismi transfrontalieri, al verificarsi di almeno un elemento distintivo collegato al meccanismo stesso, elemento ricompreso tra quelli menzionati all’Allegato n. 4 al Codice di procedure fiscale, di nuova introduzione.
Assumono la qualifica di meccanismi soggetti all’obbligo di notifica soltanto quelli transfrontalieri, non rientrando pertanto in detta analisi quelli operanti esclusivamente in territorio romeno.
I soggetti tenuti alla notifica sono quelli che progettano, vendono, organizzano oppure implementano o gestiscono un meccanismo transfrontaliero oggetto di notifica, siano essi contribuenti o intermediari professionali quali avvocati, consulenti, contabili, istituzioni finanziarie ecc. Gli intermediari che sono tenuti al segreto professionale potranno notificare il meccanismo transfrontaliero soltanto in presenza di un accordo scritto con il contribuente pertinente. In assenza di tale accordo, l’obbligo di notifica sarà in capo ad altri intermediari coinvolti. Nell’ipotesi in cui non dovessero esserci altri intermediari, l’intermediario tenuto al segreto professionale dovrà notificare il contribuente pertinente in tal senso, con conseguente passaggio dell’obbligo di notifica in capo al contribuente stesso.
La notifica avverrà tramite un apposito formulario che sarà oggetto di approvazione e pubblicazione da parte del presidente dell’amministrazione finanziaria, e sarà accompagnato da una guida sull’applicazione di queste nuove previsioni.
La comunicazione all’Autorità competente deve essere fatta entro 30 giorni dalla sua identificazione. Per i meccanismi transfrontalieri messi in atto nel periodo 25 giugno 2018 – 1 luglio 2020, il termine massimo per la comunicazione è il 31 agosto 2020.
Nella legge vengono menzionate 2 tipologie di elementi distintivi caratteristici di questi meccanismi transfrontalieri: alcuni devono essere riconducibili al test del beneficiario principale per essere rapportabili ed altri all’emersione dei quali il meccanismo va rapportato direttamente. Alcuni esempi dei summenzionati elementi sono: quando il meccanismo ha quale effetto la conversione di ricavi in capitale, donazioni o altre tipologie di reddito con un livello di tassazione ridotto o esente; quando il meccanismo da diritto all’intermediario ad un riconoscimento di un fee o di interessi proporzionato al vantaggio fiscale ottenuto dal meccanismo stesso; oppure quando il meccanismo ha una struttura fortemente standardizzata, utilizzabile per diversi contribuenti e che non necessitano quindi di particolari personalizzazioni; o quando il meccanismo prevede transazioni circolari allo scopo di riciclare denaro o annullamento reciproco di transazioni; o ad esempio se il meccanismo comporta una catena partecipativa tale da rendere poco trasparente il beneficiario effettivo.
L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione da parte dei contribuenti pertinenti o dagli intermediari viene sanzionata con ammenda contravvenzionale del valore compreso tra i 20.000 ed i 100.000 lei. L’omessa notifica nei confronti degli altri intermediari oppure nei confronti del contribuente pertinente da parte dell’intermediario tenuto al segreto professionale, viene sanzionata con ammenda del valore compreso tra i 5.000 ed i 30.000 lei.
Norme contro le pratiche di elusione fiscale
L’Ordinanza n. 6/2020 ha quale scopo la trasposizione della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio prevedendo l’introduzione di nuove definizioni, modifiche e specifiche previsioni nel Codice fiscale romeno. Tali modifiche sono volte a stabilire il trattamento fiscale di operazioni di pagamento o transazioni che comportino approcci non uniformi degli elementi ibridi ed ibridi inversi, o trattamenti non uniformi sul concetto di residenza fiscale. Questo tipo di trattamenti non uniformi emergono quando il medesimo elemento viene considerato diversamente a seconda del Paese, portando a situazioni di doppia esenzione o deduzione (in ogni Paese coinvolto).
Tali modifiche di nuova introduzione hanno lo scopo di contrastare questo tipo di pratiche.
Modifiche previste dall’Ordinanza n. 6/2020 riguardante le agevolazioni fiscali
Con riferimento alle misure di ristrutturazione dei debiti tributari, la principale novità è rappresentata dall’eliminazione della soglia di 1 milione di lei in linea capitale, che trovava applicazione per i debiti e relativi accessori ancora pendenti alla data del 31.12.2018. Viene quindi estesa la misura anche a situazioni di debito inferiore alla soglia di 1 milione di lei.
La ristrutturazione del debito può essere richiesta anche dai contribuenti che non hanno rispettato i termini della rateizzazione del debito già ottenuta, per mancanza di disponibilità liquide oppure coloro che hanno delle garanzie sugli obblighi tributari.
I debitori che intendono accedere alla ristrutturazione possono notificare gli organi fiscali competenti anche nel periodo 1 febbraio – 31 marzo 2020, prolungando di fatto il precedente termine previsto per il 31 ottobre 2019. Il nuovo termine massimo per il deposito della richiesta di ristrutturazione formale risulta essere il 31 luglio 2020, a sostituzione del vecchio termine previsto per il 08.02.2020.
Qualora la richiesta di ristrutturazione non dovesse essere effettuata nei termini previsti oppure la stessa dovesse essere respinta, l’esecuzione forzata deve iniziare o continuare dalla scadenza del termine o dalla comunicazione del rifiuto.
Per maggiori dettagli sulle condizioni, modalità di ristrutturazione, piano di ristrutturazione o sulla forma iniziale del provvedimento in analisi, vi invitiamo a consultare la nostra Circolare n. 11 pubblicata in data 30.09.2019.
Proroga dei termini per la Dichiarazione unica
Relativamente all’esercizio 2020, il termine per il deposito della Dichiarazione unica, previsto inizialmente per il 15 di marzo, ѐ stato prorogato al 25 maggio 2020. Entro la stessa data dovrà essere effettuato anche il versamento delle imposte sul reddito e relativi contributi sociali, anch’essi con un termine di pagamento iniziale previsto per il 15 di marzo 2020.
Disclaimer
Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Tutte le circolari Boscolo&Partners sono disponibili all’indirizzo: http://www.crowe.ro.
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