E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.784/26.09.2019 l’Ordinanza d’urgenza n.67/2019 per la modifica ed integrazione dell’Ordinanza n.6/2019 riguardante l’istituzione di alcune agevolazioni fiscali per le persone giuridiche con debiti non saldati al 31.12.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.648/05.08.2019. Le norme di applicazione delle presenti misure sono state approvate tramite l’Ordine del Ministero delle finanze n. 2810/2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 711/29.08.2019, rispettivamente l’Ordine n. 3126/2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 786/27.09.2019.
Troverete di seguito le principali modifiche apportate alla normativa fiscale a seguito dell’adozione dei succitati atti normativi.
Misure di ristrutturazione dei debiti tributari non saldati al 31.12.2018, superiori ad 1 milione di lei
Ambito di applicazione
E’ stata istituita la possibilità di ristrutturazione dei debiti tributari di importo superiore ad 1 milione di lei in linea capitale, non ancora saldati alla data del 31.12.2018 e dei relativi accessori (interessi e penalità). Gli importi che possono essere oggetto di ristrutturazione devono essere iscritti nel certificato di regolarità fiscale rilasciato dalle autorità fiscali competenti.
Possono beneficiare della ristrutturazione soltanto i debitori che rispettano cumulativamente le seguenti condizioni:
Modalità di ristrutturazione dei debiti tributari
La ristrutturazione dei debiti tributari avviene tramite una o più misure, rispettivamente:
Procedura di accesso alla ristrutturazione del debito
I debitori che intendono accedere alla ristrutturazione devono notificare gli organi fiscali competenti entro la data del 31.10.2019.
Inoltre, a seguito della predisposizione del piano di ristrutturazione e del report dettagliato a cura del consulente indipendente, il debitore dovrà provvedere al deposito di tutti i documenti presso l’organo fiscale competente, accompagnandoli dalla richiesta di ristrutturazione formale. Il termine massimo per il deposito della richiesta è di 6 mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’Ordinanza in analisi, rispettivamente entro la data del 08.02.2020.
Nel piano di ristrutturazione deve essere evidenziata la situazione patrimoniale del debitore e le cause che hanno portato alla crisi economica/finanziaria e le misure di ristrutturazione che porterebbero al suo superamento.
I debitori che sollecitano nel piano di ristrutturazione l’annullamento parziale del debito tributario dovranno provvedere al pagamento di una percentuale dello stesso entro il deposito dell’istanza di ristrutturazione:
Inoltre, entro la data di avvenuto deposito della richiesta di ristrutturazione, il debitore dovrà saldare la totalità dei debiti tributari esistenti, riferibili al 2019.
Svolgimento del piano di ristrutturazione
Qualora a seguito della verifica dei documenti depositati, gli organi competenti dovessero constatare il rispetto di tutte le condizioni, dovranno procedere all’emissione della decisione di approvazione del piano. Quest’ultima sarà accompagnata dal piano di rateizzazione mensile e dalla decisione di posticipo dei debiti fiscali principali ed accessori oggetto di cancellazione.
Per tutta la durata del piano di ristrutturazione, l’organo fiscale designerà un responsabile che avrà l’incarico di vigilare sull’operato del debitore. Questa persona avrà il diritto di partecipare a tutte le assemblee od incontri con il management, di accedere a qualsivoglia documento ed ufficio ove viene svolta l’attività imprenditoriale del debitore.
Inoltre, il consulente indipendente (incaricato a redigere il report dettagliato) ha l’obbligo di monitorare le misure di cui al piano di ristrutturazione e di redigere dei report trimestrali da sottoporre all’attenzione degli organi competenti e del debitore.
Apertura procedura di insolvenza
L’organo fiscale competente è tenuto a sollecitare l’apertura della procedura concorsuale (insolvenza) per i debitori con debiti esistenti al 31.12.2018 superiori ad 1 milione lei, che rientrano in una delle seguenti categorie:
Annullamento degli obblighi accessori per i debitori con obblighi tributari inferiori ad 1 milione lei alla data del 31.12.2018
Ambito di applicazione
Viene istituita la possibilità di cancellazione degli obblighi accessori (interessi e penalità) per i debitori con debiti inferiori ad 1 milione lei alla data del 31.12.2018. Gli importi che possono essere oggetto di cancellazione devono risultare dal certificato di regolarità fiscale rilasciato dalle autorità fiscali competenti.
La procedura per accedere alla cancellazione dei debiti fiscali accessori
Le società che intendono beneficiare della cancellazione degli accessori devono depositare una richiesta presso gli organi fiscali competenti entro la data del 16.12.2019.
Inoltre, entro la stessa data, dovranno essere regolarizzati tutti gli obblighi tributari scaduti alla data del 31.12.2018 e gli eventuali obblighi fiscali principali od accessori con scadenza nel 2019.
Per gli obblighi fiscali accessori contenuti in avvisi di accertamento riferibili ad ispezioni fiscali in corso alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza in analisi (08.08.2019), si può beneficiare della cancellazione a condizione che la totalità dei debiti fiscali principali venga saldata nei termini richiesti. In tal caso, la richiesta di cancellazione degli obblighi accessori deve essere depositata nel termine massimo di 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Qualora la documentazione risulterà conforme alle previsioni legali, gli organi fiscali emetteranno la decisione di cancellazione dei debiti fiscali accessori.
Disclaimer
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