Sulla Gazzetta Ufficiale n. 393 del 14 maggio 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza di urgenza n. 69/2020 che apporta modifiche alla Legge n. 227/2015 (Codice fiscale) mentre sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 15 maggio 2020 è stata pubblicata la Legge n. 54/2020 riguardante l’approvazione dell’OUG n. 33/2020.
Vi presentiamo di seguito le principali misure di tali atti normativi.
Annullamento degli obblighi accessori
Il provvedimento consente l’annullamento della totalità degli accessori relativi a debiti tributari esistenti al 31 marzo 2020. Beneficiari del provvedimento sono sia contribuenti persone fisiche che società. Lo sgravio degli accessori viene concesso a condizione che il saldo del debito in linea capitale avvenga entro il termine di deposito della richiesta di adesione, posta entro e non oltre il 15 di dicembre 2020.
Per una gestione più efficiente della pratica da parte dell’amministrazione finanziaria, il contribuente ha la facoltà di poter notificare l’amministrazione stessa in merito all’intenzione di sollecitare l’annullamento degli obblighi accessori.
Per poter beneficiare dell’annullamento degli accessori, devono essere rispettate cumulativamente le seguenti condizioni:
Gli eventuali obblighi accessori derivati da accertamenti fiscali in corso alla data de 14 maggio 2020, sono annullabili al rispetto delle seguenti condizioni:
L’annullamento degli obblighi accessori restanti al 31 marzo 2020 potrebbe essere applicabile anche per i debiti verso gli enti locali, in presenza di una decisione del consiglio locale a tal proposito.
Agevolazioni nel pagamento delle imposte sugli immobili non residenziali
L’OUG n. 69/2020 concede facoltà ai consigli comunali di ridurre fino ad un massimo del 50% le imposte locali relative ad immobili non residenziali; delibera che dovrà avvenire entro il 14 agosto 2020. Ne potrà beneficiare, il proprietario o il conduttore a condizione che siano in grado di comprovare l’interruzione totale dell’attività ex lege (causa COVID-19) o parziale, mediante certificato dello stato di emergenza (CSU).
Per accedere alla misura, i proprietari devono depositare entro il 15 settembre 2020 una richiesta in tal senso, accompagnata da una autocertificazione.
Per coloro che utilizzano l’immobile per lo svolgimento della propria attività economica, dovrà essere dichiarata l’interruzione totale o parziale dell’attività (nel secondo caso si dovrà allegare il certificato di emergenza).
Per coloro che concedono in locazione, si dovrà autocertificare la rinuncia di almeno il 50% del canone di locazione per tutta la durata dello stato di emergenza e che almeno il 50% dello spazio non è stato utilizzato durante lo stato di emergenza a causa dell’interruzione dell’attività economica ex lege. In questo particolare caso, il proprietario deve allegare oltre alla propria autocertificazione anche l’autocertificazione del locatario attestante l’interruzione totale o parziale dell’attività commerciale.
Concessioni di agevolazioni per le persone giuridiche
I contribuenti assoggettati all’imposta sugli utili, senza distinzione in merito alla modalità di pagamento e/o dichiarazione ed i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle microimprese, che provvedono al saldo dell’imposta dovuta per il II e III trimestre 2020, entro il termine del 25 luglio, rispettivamente, 25 ottobre 2020, beneficeranno di un riduzione sull’imposta dovuta (bonus) pari al 10%. La riduzione trova applicazione soltanto per versamenti effettivi dell’imposta, escludendo, di fatto, l’applicazione della riduzione nell’ipotesi di compensazioni con altri crediti.
Proroga scadenze fiscali e concessione di benefici ai contribuenti virtuosi
Il termine del 25 maggio 2020 (prorogato inizialmente dal 15 marzo 2020 tramite l’OG n. 6/2020), previsto per il deposito della dichiarazione unica per le persone fisiche, del formulario 230 e per il pagamento delle imposte e relativi contributi sociali riguardanti il 2019, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2020.
Inoltre, qualora il pagamento delle imposte e relativi contributi sociali dovesse essere effettuato integralmente entro il 30 giugno 2020, verrà concessa una riduzione delle imposte e contributi (bonus) del 5%. Se oltre al pagamento entro il termine previsto, il contribuente dovesse anche depositare la dichiarazione unica in formato elettronico, riceverà un’ulteriore riduzione del 5%.
La riduzione si determina direttamente dal contribuente attraverso il deposito della dichiarazione unica.
Agevolazioni fiscali sugli incentivi a determinate categorie di lavoratori
Sugli importi pagati a titolo di incentivo ai dipendenti che durante il periodo di emergenza hanno prestato la loro attività in condizione di maggior rischio di contagio, non sono dovuti i contributi sociali (CAS, CASS, CAM).
I beneficiari degli importi sono stabiliti tramite decisione del datore di lavoro (avente ruolo di documento giustificativo) e l’agevolazione risulta applicabile per i pagamenti effettuati nei confronti dei dipendenti entro la data del 30 giugno 2020.
Al fine di rendere maggiormente efficiente il flusso di informazioni tra i clienti e la struttura abbiamo stabilito un canale diretto con il dipartimento interessato. Per l’argomento oggetto della presente circolare, le richieste di consulenza e approfondimento dovranno essere fatte inviando una e-mail al seguente indirizzo: [email protected], con una breve descrizione del quesito. Sarà nostra cura rispondervi o contattarvi per un appuntamento telefonico.
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