Norme Terzo Settore 2026

Norme fiscali Terzo Settore in vigore dal 2026

Celeste Infantino
19/12/2024
Norme Terzo Settore 2026

Riportando le parole di Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro con delega al Terzo Settore, si sta diffondendo in questi giorni la notizia che a partire dal 2026, finalmente la parte fiscale della riforma del Terzo Settore vedrà la luce.

L’entrata in vigore di tale disciplina, lo ricordiamo, è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte della Commissione Europea: secondo l’art. 104 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in sigla “CTS”), le disposizioni fiscali diverranno efficaci a partire dal 1^ Gennaio dell’esercizio successivo a quello in cui avverrà il rilascio dell’autorizzazione UE.

Dunque, se davvero le interlocuzioni con l’UE nell’ultimo periodo si fossero intensificate e il confronto fosse giunto all’ultima fase, verosimilmente nel corso del 2025 quest’autorizzazione potrà essere rilasciata, comportando così diverse conseguenze con decorrenza dal 2026.

Tra le principali, si evidenziano le seguenti:

  • la disciplina sulle Onlus (artt. 10 e seg. del D. Lgs. n. 460/1997) verrà abrogata dal medesimo termine, pertanto gli enti ancora dotati di questa qualifica fiscale dovranno attivarsi per richiedere l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, pena l’obbligo di devoluzione ad altra Onlus del patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni fiscali fruite;
  • per la definizione della natura commerciale/non commerciale dell’ente occorrerà far riferimento all’art. 79 CTS, con possibili riflessi sulla disciplina IVA, in particolare per talune tipologie di prestazioni considerate esenti IVA solo per ETS non commerciali;
  • non sarà più possibile per gli ETS e per le altre associazioni che rimarranno fuori dal Terzo Settore avvalersi del regime fiscale forfettario di cui alla L. n. 398/1991 (sarà fruibile solo da ASD e SSD non iscritte al RUNTS), potendo valutare se avvalersi dei regimi fiscali forfettari espressamente previsti dal CTS per le attività commerciali poste in essere da Enti del Terzo Settore generici, Associazioni di promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (OdV);
  • le associazioni culturali e di formazione extrascolastica non potranno più beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici pagati dagli associati per fruire delle attività poste in essere dall’ente (norma attualmente prevista ex art. 148 comma 3 TUIR). Tale defiscalizzazione resterà disponibile solo per le APS iscritte al RUNTS.

Il cambiamento significativo che porterà questa nuova disciplina dovrà dunque essere attentamente valutato ex ante da tutte le realtà impattate dalle nuove disposizioni fiscali, anche per valutare vantaggi e svantaggi connessi alla scelta di accedere nel Terzo Settore.

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