NL non profit-25-giuste dimensioni settembre

Devoluzione dell’incremento patrimoniale per gli ETS: nuovi chiarimenti ministeriali

Celeste Infantino
27/09/2024
NL non profit-25-giuste dimensioni settembre

Come noto, tra i requisiti necessari per poter qualificare un Ente del Terzo Settore, occorre senz’altro far riferimento all’assenza dello scopo di lucro.

Strettamente correlato a questo requisito è l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, nel caso di perdita della qualifica di ETS, di estinzione o scioglimento dell’ente. In particolare, dovrà essere devoluto il residuo di quel patrimonio che si è incrementato anche grazie alle diverse disposizioni di favore dettate dal legislatore per gli enti iscritti al RUNTS, e la devoluzione dovrà avvenire, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente.

Dopo aver sottolineato la differenza tra lucro soggettivo e lucro oggettivo per un Ente del Terzo Settore (ETS), confermando l’ammissibilità solo di quest’ultimo (lucro oggettivo), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la nota direttoriale n. 11508 dell’8 agosto 2024, specifica che “la ratio dell’obbligo di devoluzione è da rinvenire nella necessità che il patrimonio di un ente, che per qualsiasi ragione cessa di esistere o di esistere come ETS, che si è costituito anche in virtù di un regime fiscale di favore, continui ad essere destinato al perseguimento di finalità ritenute dal legislatore meritevoli di particolari tutele, impedendo al contempo che di detto patrimonio possano giovarsi gli associati dell’ente o che, comunque, lo stesso possa da questi essere liberamente utilizzato”.

Per individuare il patrimonio oggetto di devoluzione, tuttavia, occorre operare un distinguo tra gli enti che sono transitati nel RUNTS e che erano iscritti nei previgenti registri (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Onlus) e gli enti cosiddetti “neo iscritti”, ovvero privi di particolari qualifiche precedenti.

Tale distinzione appare necessaria per poter precisare il termine iniziale a partire dal quale va computato l’incremento patrimoniale oggetto di devoluzione.

In particolare, il Ministero precisa che:

  • per gli ETS provenienti dai preesistenti registri ODV e APS, nonché gli ETS provenienti dall’ anagrafe delle ONLUS per i quali l’iscrizione al RUNTS sia avvenuta senza soluzione di continuità, il patrimonio assoggettato all’obbligo di devoluzione comprenderà anche quello accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica, pertanto il termine iniziale di computo dell’eventuale incremento patrimoniale coinciderà con la data di iscrizione nei predetti registri;
  • per tutti gli altri ETS non provenienti dai pregressi registri, l’incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.

CONTATTACI