Come illustrato nel mese di luglio 2024, con la legge n. 104/2024, entrata in vigore lo scorso 3 agosto 2024, sono state apportate diverse novità al D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in sigla “CTS”).
Con particolare riferimento al tema dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sono state innalzate le soglie a partire dalle quali scatta l’obbligo di nomina degli stessi, nel caso di superamento dei limiti per due esercizi consecutivi.
Di seguito un’illustrazione delle novità sui parametri.
PARAMETRI |
ORGANO DI CONTROLLO |
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REVISIONE LEGALE |
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VECCHIE SOGLIE |
NUOVE SOGLIE |
VECCHIE SOGLIE |
NUOVE SOGLIE |
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Attivo Stato Patrimoniale |
110.000 € |
150.000 € |
1.100.000 € |
1.500.000 € |
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Ricavi, Proventi, Entrate comunque denominate |
220.000 € |
300.000 € |
2.200.000 € |
3.000.000 € |
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Media dei dipendenti |
5 |
7 |
12 |
20 |
Secondo quanto riportato nella Circolare n. 6 del 9 agosto 2024 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, la verifica del superamento dei limiti dimensionali sui due esercizi consecutivi dovrà riguardare i bilanci 2023 e 2024, restando comunque invariato quanto previsto dalla precedente nota ministeriale (n. 14432/2023) per gli enti neo iscritti al RUNTS e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, per i quali sarà preso in considerazione il biennio precedente all’iscrizione.
Un aspetto meritevole di attenzione riguarda gli eventuali effetti derivanti dall’innalzamento legislativo dei parametri su incarichi già conferiti dall’ETS che aveva in precedenza superato due dei tre parametri sulla base dei più ridotti limiti già in vigore, e attualmente si trova con parametri al di sotto dei nuovi limiti.
Organo di controllo
Come precisato dal Ministero, tale mutamento non incide sulla durata in carica dell’organo di controllo, in quanto non si configurerebbe una causa di revocabilità del sindaco stesso. Infatti, rendendosi applicabile l’art. 2400, comma 2 del Codice civile, il sindaco risulta revocabile solo in presenza di una giusta causa e la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l’interessato.
Ma il mutamento dei parametri integrerebbe una giusta causa?
La risposta appare negativa in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, la giusta causa è ravvisabile in caso di condotte che integrano gravi violazioni dei doveri dei sindaci imposti dalla legge o dallo statuto della società o per particolari circostanze che attengano alla persona del sindaco, che siano in concreto rilevanti rispetto al rapporto fiduciario tra società e organo di controllo (es. sottoposizione a misure cautelari restrittive che impediscono il corretto svolgimento dell’incarico o riguardino ipotesi di reato).
Ne consegue pertanto che l’organo di controllo che era stato già nominato osservando le previgenti soglie, continuerà ad operare fino alla scadenza naturale dell’incarico conferito.
Revisione legale dei conti
Per ciò che concerne il tema della revisione legale dei conti di cui all’art. 31 CTS, il discorso appare diverso, in quanto occorre far riferimento al dettato normativo di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e al successivo D.M. attuativo del 28 dicembre 2012, n. 261, secondo i quali, tra le giuste cause di revoca, ci si riferisce alla sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. Pertanto, verificatosi il mancato superamento delle nuove soglie dimensionali, l’incarico di revisione legale potrebbe essere revocato per giusta causa.