Dopo diverse proroghe susseguitesi negli ultimi anni, a partire dal 1° gennaio 2025 diventeranno efficaci le disposizioni dettate dal decreto legge n. 146 del 2021 (art. 5, comma 15-quater), che ha modificato l’art. 4 del “Decreto Iva” (dpr n. 633 del 1972).
La novità legislativa, introdotta al fine di rispondere ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nel 2009 nei confronti dell’Italia, comporta il passaggio dall’attuale regime di esclusione a quello di esenzione dell’imposta sul valore aggiunto per tutte quelle associazioni che svolgono prestazioni di servizi o cedono beni ai propri associati.
In particolare, sono coinvolti nella novità i corrispettivi specifici e le quote supplementari provenienti da soci, associati o partecipanti, nonchè la somministrazione di alimenti o bevande ad opera di:
Il nuovo regime comporterà l’obbligo per gli enti non commerciali che percepiscono i suddetti corrispettivi dai propri associati di dotarsi di Partita IVA e svolgere tutti i connessi adempimenti fiscali previsti per chi compie operazioni ESENTI IVA, quali la fatturazione, l’invio della dichiarazione IVA, le scritture contabili e i registri obbligatori, ecc.
Restano escluse da tale disposizione le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (OdV) con proventi inferiori a Euro 65.000 che hanno optato per il regime forfettario dei contribuenti minimi, fruibile già a partire dal 1° Gennaio 2024.
E proprio con riferimento a OdV e APS appare evidente una mancanza di coordinamento con la disciplina del CTS, in quanto per le stesse le attività svolte nei limiti delle richiamate disposizioni sono considerate fuori campo IVA (art. 84 comma 1 e art. 85 comma 1 CTS).