Con grande risalto da parte dei principali organi di stampa di settore, l’8 marzo 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato il rilascio di una comfort letter da parte dell’Unione Europea, nella quale sostanzialmente si afferma che:
- sul presupposto che gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le Imprese sociali condividono un tratto distintivo che li differenzia dalle imprese a scopo di lucro, in quanto svolgono attività di interesse generale nel rispetto di specifici vincoli, l’esenzione da imposte per le Imprese sociali e la possibilità da parte deli ETS non commerciali di fruire dei regimi forfettari non sembrano configurare un aiuto di Stato, in quanto tali agevolazioni non appaiono selettive;
- le misure della riforma che mirano a facilitare l’accesso al capitale proprio (art. 18(3)(4)(5) del D. Lgs. n. 112/2017) e al capitale di debito (art. 77 CTS), saranno oggetto di successivi confronti.
Sebbene nel testo della comfort letter si precisi che le considerazioni sopra esposte non costituiscono una posizione definitiva della Commissione, ma solo una valutazione preliminare dei servizi della DG Concorrenza (basata sulle informazioni ottenute dalle autorità italiane), il Ministero del Lavoro ha espresso soddisfazione per il fatto che, a partire dal 2026, le norme fiscali richiamate potranno entrare in vigore, dando di fatto per scontato che il rilascio dell’autorizzazione ufficiale da parte dell’UE arriverà senz’altro nel corso del 2025.
Ma quali saranno le principali ripercussioni fiscali sugli enti non profit a partire dal 2026?
Innanzitutto, occorre sottolineare che gli enti tuttora iscritti all’anagrafe Onlus ai sensi degli artt. 10 e seg. Del D. Lgs n. 460/1997 perderanno la qualifica di Onlus con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per procedere con l‘iscrizione al RUNTS, pena la devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali iscritti al RUNTS, la fruibilità delle disposizioni fiscali di cui al titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 implica principalmente che:
- sarà possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali dettate all’art. 79 CTS in materia di svolgimento delle attività di interesse generale, percezione di contributi e raccolte fondi occasionali;
- non sarà più fruibile per le associazioni il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991, potendo tuttavia accedere agli specifici regimi fiscali forfettari dettati per gli ETS generici, e quelli ancor più vantaggiosi previsti per Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (OdV) ex artt. 80 e 86 CTS;
- l’esenzione IVA prima prevista ai sensi dell’art 10 del DPR 633/1973 a favore delle Onlus, si considererà applicabile solo agli ETS non commerciali (si noti che alcune Onlus, nell’adottare le nuove regole fiscali previste dal CTS, potrebbero connotarsi come enti commerciali, perdendo quindi la possibilità di beneficiare di queste esenzioni ai fini IVA);
- le imprese sociali potranno beneficiare della non imponibilità ai fini delle imposte dirette delle somme destinate ad apposite riserve per lo svolgimento dell’attività statutaria (art. 18 D. Lgs. n. 112/2017).
Rispetto agli effetti in capo agli enti non profit che rimarranno fuori dal RUNTS, si evidenzia che:
- dal 2026 risulterà inapplicabile il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991 per associazioni senza fini di lucro, associazioni pro-loco, associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro, restano applicabile esclusivamente per ASD/SSD fuori dal Terzo Settore;
- i corrispettivi specifici pagati dagli associati di associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non potranno più essere considerati non commerciali.
Tutti gli enti coinvolti, quindi, saranno chiamati in questo frangente a fare delle analisi sulle più idonee scelte future e ponderare al meglio rischi e opportunità legati all’ingresso nel RUNTS e alla scelta della qualifica adatta.
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