NL non profit prima news luglio 24

Codice del Terzo Settore: una sintesi delle novità che entreranno in vigore dal 3 agosto 2024

Celeste Infantino
NL non profit prima news luglio 24

Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) e il decreto di riforma dell’impresa sociale (D. Lgs. n. 112/2027) sono stati oggetto di diversi emendamenti volti per lo più a semplificare gli adempimenti sugli enti di minori dimensioni e inseriti nel Disegno di Legge n. A.C. 1532-ter A recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”.

L’iter parlamentare di approvazione del Disegno di Legge si è concluso con la definitiva approvazione in Senato nella seduta del 25 giugno 2024 e tutte le novità, confluite nella Legge 4 luglio 2024, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19.07.2024, entreranno in vigore a partire dal 3 agosto 2024.

Ma quali sono gli elementi sui quali incide questa Legge?

Di seguito una tabella che illustra le principali novità

AMBITO

COSA CAMBIA

CODICE DEL TERZO SETTORE

Attività diverse

Per gli ETS iscritti anche nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) è consentito l’esercizio delle attività diverse a condizione che ciò sia previsto nell'atto costitutivo o nello statuto e che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale, anche dal punto di vista delle risorse rispettivamente impiegate. In questo modo viene fatta salva, per ETS iscritti anche al RASD, la disposizione secondo la quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti ed indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione d’impianti e strutture sportive, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito lo svolgimento delle attività diverse (art. 9, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 36/2021).

Art. 6

Associazioni e fondazioni che svolgono attività d'impresa

Per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS.

Art. 11 comma 3

Redazione del bilancio d'esercizio

  • Nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio nella forma semplificata del rendiconto per cassa, per cui la soglia di accesso passa dal limite di Euro 220.000 al limite di Euro 300.000 con riferimento a proventi, ricavi, rendite ed entrate comunque denominate. Tale possibilità è fruibile esclusivamente dagli enti privi di personalità giuridica.
  • Per gli enti che non superano la soglia di Euro 60.000 annui, è possibile redigere un rendiconto per cassa indicando entrate ed uscite in forma aggregata.
  • Gli enti che svolgono attività di impresa in via esclusiva e prevalente e che non hanno acquisito la qualifica di impresa sociale, possono redigere il bilancio d'esercizio secondo gli schemi di cui al DM del 05/03/2020 (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) in luogo degli schemi di cui agli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile

Art. 13 commi 2, 2-bis e 5

Tenuta delle scritture contabili

In lugo delle scritture contabili, gliETS non commercialipossono tenere il semplicerendiconto per cassase non conseguono in un anno proventi di ammontare non superiore agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 13 (pari, a seguito delle modifiche apportate,a 300.000euro e a60.000 euro).

Art. 87 comma 3

Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione/ espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica

  • Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati, possono intervenire all’assemblea mediantemezzi di telecomunicazioneed esprimere ilvotopervia elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento.
  • L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza.

Art. 24 comma 4

Nomina dell'organo di controllo

Vengono alzate le soglie dei parametri di cui occorre verificare il superamento per due esercizi consecutivi:

  • attivo patrimoniale: Euro 150.000 (in luogo di 110.000);
  • proventi, ricavi, entrate comunque denominati: Euro 300.000 (in luogo di 220.000)
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (in luogo di 5)

Art. 30

Nomina del revisore legale dei conti

Vengono alzate le soglie dei parametri di cui occorre verificare il superamento per due esercizi consecutivi:

  • attivo patrimoniale: Euro 1.500.000 (in luogo di 1.100.000);
  • proventi, ricavi, entrate comunque denominati: Euro 3.000.000 (in luogo di 2.200.000)
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (in luogo di 12)

Art. 31

Utilizzo di prestazioni di lavoro retribuito da parte delle APS

  • Viene alzatala percentuale del numero degli associati per determinare il numero di lavoratori che può essere impiegato per lo svolgimento dell’attività di interesse generale (20% in luogo del 5%).
  • Si precisa che deve essere in ogni caso rispettata la prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati ex art. 35, comma 1 CTS.

Art. 36

Reti associative

Nel caso in cui il numero di enti aderenti scenda al di sotto delle soglie fissate ex art. 41 CTS, si attribuisce un annodi tempo alle reti associative per adeguare il numero di enti che le compongono al minimo previsto dalla legge, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dal RUNTS.

Art. 41

Oltre alle modifiche menzionate, un’ulteriore importante semplificazione riguarda la possibilità di consentire l’accesso al RUNTS a un delegato per l’iscrizione o la variazione dei dati, adempimento fino ad oggi riservato al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui eventualmente l’ente aderisca.

Per quanto concerne le imprese sociali, poi, si evidenzia che, con riferimento al versamento al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali ex art. 16 D. Lgs. n. 112/2017, l’ammontare del versamento è stato fissato al 3% degli utili netti annuali, in luogo della previgente formulazione che prevedeva una quota non superiore al 3%. Si ricorda, tuttavia, che l’entrata in vigore di detta clausola è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione UE.

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