La Direttiva NIS (Direttiva UE 2022/2555) supera e rafforza l’impianto normativo della precedente Direttiva NIS (Direttiva UE 2016/1148) facendo tesoro dell’esperienza acquisita nella sua applicazione, in relazione ai seguenti ambiti:
Con la Direttiva NIS 2 (Direttiva UE 2022/2555) l’Unione Europea ha fatto un ulteriore passo in avanti in merito alla regolazione del tema della cybersecurity, grazie ad un quadro giuridico ridefinito per sopperire alle problematiche non risolte con la precedente Direttiva NIS.
Il recepimento delle nuove normative deve essere compiuto entro il 18 Ottobre 2024, giorno in cui verrà abrogata la Direttiva precedente, da parte di tutti i Paesi appartenenti all’UE.
Al fine di supportare il recepimento della Direttiva, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha elaborato il “Disegno di legge di delegazione europea 2022-23”, il cui, l’art. 3 definisce criteri e principi di delega che dovranno guidare la redazione della disciplina attuativa della Direttiva NIS 2, ed in particolare per:
Inoltre, il rapporto tra le amministrazioni centrali e le autorità di settore NIS è stato rafforzato, in modo da consentire una gestione coordinata delle funzioni precedentemente ripartite tra ACN e i Ministeri competenti (Autorità di settore NIS).
L’ACN ha quindi disposto strumenti di supporto alla comprensione della nuova Direttiva, in particolare a causa dei nuovi soggetti rientranti nel perimetro di applicazione, garantendo inoltre un monitoraggio dello stato di attuazione e la valutazione nelle fasi successive della regolamentazione.
Le novità principali della Direttiva NIS 2
1. Governance
L’art. 20 stabilisce che gli Stati membri devono garantire che i dirigenti dei soggetti rilevanti approvino e supervisionino l'attuazione delle misure di sicurezza informatica adottate, e che possano essere considerati responsabili se tali soggetti violano l'articolo 21. Devono svolgere attività quali:
2. Valutazioni coordinate e obblighi di segnalazione
Con gli artt. 22 e 23 vengono consolidate le valutazioni dei rischi e la tempestività delle segnalazioni:
3. Sanzioni
A differenza della precedente Direttiva NIS, dove le sanzioni venivano disciplinate dai singoli Stati membri
richiamando il principio di proporzionalità e finalità, il nuovo art.34 le definisce puntualmente in relazione alla violazione degli artt. 21 e 23, prevedendo inoltre differenti sanzioni per soggetti essenziali e soggetti importanti.
In definitiva, le principali novità sottolineano l’importanza di una collaborazione condivisa a tutti i livelli organizzativi, necessaria, non solo per aumentare i livelli di sicurezza informativa ed informatica, ma diffondere una cultura di gestione basata sull’impegno collettivo nella lotta contro le cyber minacce.