Come illustrato nella nostra newsletter – Edizione gennaio 2025, gli enti che percepiscono contributi pubblici di entità rilevante dovranno soggiacere ad una serie di controlli affidati a un organo di controllo interno.
Tale organo dovrà annualmente inviare una relazione al Ministero per dare conto degli esiti delle verifiche effettuate in merito al rispetto delle finalità per le quali i contributi sono stati concessi.
La bozza del DPCM del 18 marzo 2025 definisce i criteri per l’applicazione di queste nuove disposizioni, stabilendo in particolare che le amministrazioni centrali dello Stato, le società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate, nonché gli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, gli esiti dell'attività di ricognizione delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore delle quali risultano essere stati assegnati, nel corso del precedente esercizio finanziario, contributi di entità significativa.Sono di entità significativa i contributi che soddisfano entrambi i criteri seguenti:
a) hanno dato luogo a erogazioni di somme di denaro destinate alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;
b) sono di importo pari o superiore ad un milione di euro annui ovvero di ammontare pari al 50 per cento del totale delle entrate, dei ricavi o del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai tal fine, rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.
Sono irrilevanti, ai fini dell’applicazione di tale forma di controllo le erogazioni di contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L'erogazione di tali contributi assume rilievo ove percepita dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025. Resta ferma la possibilità di rinuncia del contributo da parte dei medesimi soggetti.
Attività di verifica degli organi di controllo
I collegi di revisione e sindacali, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono un contributo di entità significativa a carico dello Stato, assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi è avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti.
A tal fine, tali organi provvedono a inviare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate, che potrà essere inviata telematicamente secondo specifiche modalità definite con successiva direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui gli enti coinvolti nella misura di controllo non avessero già nominato un organo di controllo, dovranno procedere con la nomina degli stessi, anche in forma monocratica, previa approvazione delle necessarie modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.
Il mancato invio della relazione degli organi di controllo, ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo era stato concesso sono valutati ai fini dell'eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.