Come noto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in sigla “CTS”), gli enti del Terzo Settore sono obbligati a redigere un bilancio d’esercizio, la cui forma e i principi di redazione possono variare in funzione della dimensione dell’ente e delle caratteristiche (commerciale o non commerciale).
Ad oggi, gli enti con proventi annui inferiori a Euro 220.000 possono redigere il bilancio secondo il Rendiconto per cassa, mentre quelli per i quali detto parametro eccede i limiti indicati, predispongono un bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatti in ossequio al principio della competenza economica.
I documenti recentemente pubblicati da Assirevi, ovvero la check list del 24 gennaio 2024 e il Documento di Ricerca n. 244 R di marzo 2024, possono fornire un valido supporto non solo ai revisori, ma anche agli amministratori degli enti che si ritrovano proprio in questi giorni nella delicata fase di chiusura dei bilanci da proporre in approvazione all’organo statutariamente indicato (es. assemblee degli associati nelle associazioni).
L’uso di tali strumenti potrebbe rendere più agevole la verifica del rispetto dei principi di redazione, tenendo conto che occorre far riferimento al principio contabile OIC35, specifico per gli enti del terzo settore, nonché i principi contabili nazionali, in quanto applicabili.
Si ricorda che, una volta approvato, il bilancio d’esercizio degli enti non commerciali iscritti nel Terzo Settore, corredato da specifici rendiconti di raccolte fondi occasionali, ove svolte, dovrà essere depositato sul RUNTS entro il termine del 30 giugno dell’esercizio successivo a quello oggetto di approvazione. Per quanto riguarda gli enti commerciali del Terzo Settore, incluse le cooperative sociali e le imprese sociali, il bilancio dovrà essere redatto secondo gli schemi civilistici e depositato nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data di riunione dell’organo che ha la competenza di approvazione dello stesso.