Tra le varie misure di favore previste dal Codice del Terzo Settore per gli enti iscritti al RUNTS, assume senz’altro rilevanza quella che introduce il cosiddetto “Social Bonus”, normato ai sensi dell’art. 81 CTS e del successivo regolamento di attuazione (Decreto Interministeriale n. 89 del 23 febbraio 2022).
Cos’è il Social Bonus?
Si tratta di un incentivo riconosciuto sotto forma di credito di imposta in capo ai soggetti che sceglieranno di effettuare delle erogazioni liberali a favore di Enti del Terzo Settore assegnatari di beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, per i quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto di recupero, a condizione che gli immobili vengano utilizzati dagli stessi Enti del Terzo Settore esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Il credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 65% o del 50%, a seconda che i soggetti erogatori siano persone fisiche o società/enti, può essere fruito entro certi limiti individuati all’art. 81 CTS e comunque ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
Sebbene la norma si connoti come una disposizione di tipo fiscale, si evidenzia come la stessa risulti già in vigore, non essendo in questo caso necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Rispetto al tema della legittimazione soggettiva, in questi giorni il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, attraverso la nota n. 6447 del 23 aprile 2024, ha fornito specifici chiarimenti a fronte della richiesta pervenuta dal Forum Nazionale del Terzo Settore.
In particolare, il dubbio sollevato dall’istante faceva riferimento alla qualificazione soggettiva dell’Ente del Terzo Settore, ovvero se fosse necessario risultare già iscritti nel RUNTS nel momento di assegnazione del bene immobile, o se fosse sufficiente il possesso di tale requisito al momento successivo di presentazione dell’istanza di ammissione alla misura del social bonus.
Secondo il Ministero, è sufficiente che la qualifica di Ente del Terzo Settore sia presente al momento di inoltro dell’istanza di ammissione al Social Bonus, non essendo necessario il possesso della stessa nella fase antecedente di assegnazione. Il Ministero precisa altresì che detto requisito soggettivo dovrà in ogni caso sussistere per tutta la durata dell’intervento di recupero del bene, pena la revoca del provvedimento ministeriale di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi al beneficio.