Come noto, gli enti del Terzo Settore sono tenuti a redigere, approvare e depositare sul RUNTS entro il 30 giugno il bilancio d’esercizio relativo all’esercizio precedente, da predisporre secondo gli specifici schemi indicati all’art. 13 CTS e illustrati nel Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020.
In particolare, per gli enti non commerciali che abbiano registrato ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 Euro, è possibile utilizzare la forma del rendiconto per cassa, mentre gli enti di dimensioni superiori sono tenuti ad utilizzare gli schemi che prevedono stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, illustrando, all’interno di quest’ultimo documento, le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Con specifico riferimento alle soglie dimensionali, ricordiamo che è in corso di approvazione da parte del Senato un emendamento al Codice del Terzo Settore che vedrebbe l’innalzamento del limite per il rendiconto per cassa da 220.000 Euro a 300.000 Euro (cfr. Disegno di legge A.C. 1532-ter recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”).
In ogni caso, la differenza sostanziale di questo modello rispetto a quello più articolato richiesto per gli enti di dimensioni superiori, risiede senz’altro nel principio che guida gli amministratori nella compilazione dello stesso, laddove in questo caso, potendo far ricorso al principio di cassa in luogo di quello di competenza, rilevano esclusivamente le movimentazioni monetarie (entrate ed uscite). Il rendiconto per cassa, quindi, evidenzia tutti i movimenti monetari avvenuti nel corso dell’esercizio, identificando la modalità con cui le disponibilità liquide sono state generate o assorbite nel corso del periodo amministrativo.
Attraverso l’approfondimento scientifico diffuso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), vengono illustrate le specificità legate a questo tipo di rendicontazione, anche alla luce dell’esperienza operativa dei primi esercizi di applicazione delle norme, considerato che l’uso degli schemi di cui al DM 5.03.2020 è obbligatorio per gli enti del terzo settore (e per le Onlus, in quanto enti del terzo settore di diritto), già a partire dall’esercizio 2021.
Nel documento vengono proposte diverse esemplificazioni, con un focus sul corretto inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa e Banca” e sulle informazioni obbligatorie, ivi incluse quelle da riportare in calce al rendiconto per cassa nel caso di svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, al fine di dar conto del rispetto dei principi di secondarietà e strumentalità sanciti dalla norma. Oltre a questi temi, il documento del CNCDEC approfondisce il tema della rendicontazione delle raccolte fondi occasionali e le informazioni relative a oneri e proventi figurativi, chiudendo con un esempio pratico.