NL non profit giugno energia

Superbonus e nuovi fondi al Terzo Settore per la riqualificazione energetica

Celeste Infantino
NL non profit giugno energia

Grazie all’emendamento al decreto sul Superbonus presentato nel mese di maggio 2024 dal ministro dell’Economia e delle Finanze, con la legge di conversione del DL n 39/2024, attraverso l’introduzione dell’art. 1-ter, è stata prevista per il 2025 la possibilità per Onlus, Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (OdV) di beneficiare di un contributo a valere sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica e strutturale.

Con un apposito decreto ministeriale verranno in seguito definite le disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, tenendo comunque presente che gli interventi oggetto di agevolazione fiscale dovranno riguardare immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

Per accedere all’agevolazione occorre presentare apposita istanza all’ENEA, mentre la concessione del contributo compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il contributo mira a mitigare la riduzione delle agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo Settore, che proprio in questa fase hanno visto l’eliminazione della possibilità di ricorrere alle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito per interventi edilizi, a meno che non sia possibile dimostrare la presenza di talune specifiche condizioni in data antecedente al 30 marzo 2024.

Il fondo di 100 milioni di euro stanziato per l’anno 2025 e finalizzato a riconoscere ad OdV, APS ed Onlus un contributo per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e strutturale non è cumulabile con i benefici connessi con la normativa in tema di Superbonus.

E proprio con riferimento al tema del Superbonus, si ricorda che OdV, APS e Onlus possono continuare a godere dell’aliquota piena del 110% solo dimostrando il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi.

REQUISITI SOGGETTIVI

L’ente beneficiario dell’agevolazione:

  • deve avere la qualifica di OdV, APS o Onlus e risultare dunque iscritta nello specifico registro (RUNTS o anagrafe Onlus);
  • deve svolgere un’attività riconducibile ai servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • non deve attribuire alcun compenso o indennità di carica ai membri del Consiglio di amministrazione.

REQUISITI OGGETTIVI

L’immobile oggetto di intervento:

  • deve essere di categoria B/1, oppure B/2 o D/4;
  • deve essere posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. nuda proprietà, usufrutto o comodato gratuito) aventi data certa anteriore al 1° giugno 2021.

Per la determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus occorre effettuare un calcolo tenendo conto del limite unitario previsto per le singole unità immobiliari e del rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi detraibili e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi).

Le spese oggetto di detrazione devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2025.

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