Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un quesito posto dal Sottogruppo Terzo Settore della Commissione Politiche Sociali della regione Calabria, ha fornito chiarimenti circa la possibilità per un Ente del Terzo Settore (ETS), in caso di scioglimento o di cancellazione dal RUNTS, di procedere con la devoluzione del proprio patrimonio residuo a un ente non iscritto al RUNTS, ma dotato della qualifica fiscale di Onlus ex artt. 10 e seg. D. lgs. n. 460/1997.
In questo caso, secondo il Ministero (Nota n. 6710 del 30 aprile 2024), ancorché considerata ente del terzo settore di diritto, la Onlus soggiace alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 460/1997 in tema di devoluzione del patrimonio.
Questa disposizione, a differenza di quella dettata per gli Enti del Terzo Settore dal D. Lgs. n. 117/2017 (art. 9), non contiene la previsione di nullità della devoluzione del patrimonio, in caso questa sia effettuata in difformità o in assenza del richiesto parere preventivo dell’ufficio del RUNTS.
Tale condizione comporta che, qualora la stessa Onlus destinataria del patrimonio residuo dell’ETS fosse tenuta a procedere con la successiva devoluzione del proprio patrimonio residuo, comprensivo di quello a sua volta ricevuto dall’ETS, tale atto sarebbe sprovvisto della tutela rafforzata costituita dalla sanzione di nullità della devoluzione in caso di contrasto o assenza del parere dell’ufficio del RUNTS, ovvero di quel sistema di garanzia che il legislatore ha inteso fissare per gli enti del Terzo Settore.
Per tale ragione, dunque, la devoluzione del patrimonio residuo di un Ente del Terzo Settore potrà avvenire esclusivamente a vantaggio di un altro ente assoggettato alle medesime disposizioni di tutela rafforzata sancita dalla disciplina codicistica, salva diversa destinazione imposta dalla legge.