Cambiamento

Accogliere il cambiamento degli ETS trasformando la forma giuridica

I vantaggi della Fondazione di Partecipazione

Autori:
Celeste Infantino, Alessia Leone
02/02/2023
Cambiamento

Attraverso la Riforma del Terzo Settore (D.L. 106/2016 e successivo decreto attuativo - D. Lgs. n. 117/2017), il legislatore italiano ha concluso il percorso che era iniziato nel 2003 con riferimento alle operazioni straordinarie e che, limitatamente alle società del libro V del Codice Civile, introduceva la possibilità di operare delle trasformazioni eterogenee (2498 e ss. c.c.), e quindi passare da una società lucrativa ad una senza scopo di lucro e viceversa.

In particolare, grazie all’introduzione dell’art. 42-bis nel Codice Civile ad opera dell’art. 98 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in sigla “CTS”), sono state finalmente disciplinate e tipizzate le operazioni straordinarie anche nell’ambito del Terzo Settore: a partire dall’entrata in vigore del disposto normativo, quindi, si è parlato sempre più delle trasformazioni omogenee tra enti non profit, ovvero operazioni straordinarie attraverso le quali la causa dell’assenza di scopo di lucro permane, mentre viene mutata la natura giuridica dell’ente e la sua disciplina.

La nuova previsione normativa ha consentito di spegnere il dibattito, emerso anche in ambito di prassi, laddove l’ammissibilità della trasformazione omogenea tra organizzazioni non lucrative era oggetto di pareri contrastanti da parte del Consiglio di Stato (in senso contrario, attraverso i Pareri 20.12.2000 n. 288 e 30.01.2015 n. 296, in senso favorevole, attraverso la Sent. Sez. V21/23.10.2014 n. 5226).

Secondo l’art. 42-bis c.c., dunque, Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”.

La possibilità di ricorrere a tali tipi di operazioni non risulta circoscritta agli Enti del Terzo Settore (possessori della qualifica in quanto iscritti in una delle 7 sezioni del Registro Unico del Terzo Settore - RUNTS), bensì consentita anche agli altri enti non profit, laddove l’ultimo comma dello stesso articolo prevede che gli atti relativi a tali operazioni straordinarie debbano essere iscritti nel RUNTS per gli ETS e nel Registro delle Persone Giuridiche negli altri casi.

La tipizzazione delle operazioni straordinarie tra enti non profit ha riscontrato particolare successo nella sua applicazione, in particolar modo per quanto concerne le trasformazioni.

Affiancando gli enti non profit nel percorso di trasformazione, i professionisti di Crowe Bompani hanno rilevato come l’evoluzione dei bisogni in un contesto socio economico in continuo cambiamento spingesse gli stessi a modificare i propri assetti per rispondervi in maniera più consona, effettuando delle valutazioni di opportunità per l’individuazione di una conformazione più pertinente alla loro rinnovata mission e alla loro mutata azione.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di trasformazioni di associazioni (riconosciute o non riconosciute) che intendono assumere la veste giuridica di fondazioni (anche di partecipazione), mosse dall’esigenza di ottenere una struttura organizzativa e una forma giuridica più snella, per lo svolgimento in maniera più efficace ed efficiente delle proprie attività di interesse generale, nonché per mitigare alcuni obblighi stringenti che il CTS prevede in capo alle associazioni.

Grazie all’esperienza accumulata in questo ambito e già illustrata con particolare riferimento ad un’organizzazione che si è avvalsa del nostro supporto (leggi il nostro precedente articolo), è stato possibile riscontrare che gli enti spesso ritengono idonea alla loro mission e alla loro struttura organizzativa la Fondazione di Partecipazione.

Attraverso l’adozione di tale forma giuridica, infatti, l’ente è in grado di:

  • beneficiare di una maggiore flessibilità con riferimento all’ordinamento interno, in particolare nell’ambito della procedura di ammissione dei soci, della democraticità, del funzionamento e delle competenze inderogabili dell’assemblea, ecc.
  • prevedere la presenza di numerose categorie di soci e l’ammissione di nuovi soggetti, con possibilità di ponderarne i poteri, (es. per il rinnovo degli organi), se e in quanto ciò è previsto dalla volontà dei fondatori, garantendo in ogni caso diritti e stabilità;

  • apparire più solidi agli occhi degli stakeholder, grazie alla presenza di un fondo di dotazione destinato ad uno scopo su cui si inserisce un’adesione patrimonialmente valutabile, soggetta a sindacato di legittimità ex art. 25 c.c..

Qualora poi il soggetto acquisisse o mantenesse la qualifica di ETS con l’iscrizione nel RUNTS, ulteriori benefici riguarderebbero:

  • dal punto di vista fiscale, la possibilità di applicare alle proprie attività il favor previsto ai fini delle imposte sui redditi dagli artt. 79 e seg. CTS, nonché i vantaggi di cui all’art. 82 CTS con riferimento alle imposte indirette e ai tributi locali;

  • l’accesso al riparto del 5 per mille, riservato agli enti iscritti al RUNTS;

  • la possibilità di partecipare all’assegnazione delle risorse ex art 72 CTS, riservate al finanziamento di progetti e attività di interesse generale delle sole ODV, APS e Fondazioni ETS;

  • la possibilità di fruire delle agevolazioni previste dal CTS in materia di erogazioni liberali (artt. 83 CTS).

Appare interessante in questo contesto segnalare che, considerata l’importanza di tali scelte strategiche, talvolta le operazioni in argomento possono beneficiare di specifici contributi grazie a bandi messi a disposizione da enti filantropici.

È il caso, ad esempio, del contributo messo a disposizione da Fondazione Cariplo a sostegno di progetti di capacity building, di rafforzamento organizzativo e gestionale e di trasformazione degli enti non profit, al fine di migliorare la capacità degli enti di perseguire la propria mission.

L’accesso al bando, aperto fino al 16 Febbraio 2023, è consentito alle organizzazioni non profit operanti nei territori di riferimento di Fondazione Cariplo (province lombarde e province di Novara e del Verbano Cusio Ossola) in possesso di specifici requisiti, quali ad esempio la necessità di essere legalmente costituite prima del 1° gennaio 2020, l’operatività da almeno due anni in ambito sociale, culturale e/o ambientale, ecc.

Crowe Bompani S.p.A, leader nelle attività di consulenza e audit, e specializzata in più settori, tra cui il Non Profit e il Terzo Settore, si avvale di professionisti qualificati e competenti, in grado di programmare e accompagnare le organizzazioni nell’individuazione della migliore forma giuridica e nel conseguente percorso finalizzato alla trasformazione giuridica, strategica e organizzativa delle operazioni straordinarie prescelte, erogando altresì corsi di formazione specifici per lo staff e il management.

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